Art. 28 PARAMETRI FINANZIARI PER IL CALCOLO DEL FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo dell'istituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al lordo dipendente: a) £. 693.000 per ciascun posto previsto nell'organico di diritto per il personale docente ed educativo delle istituzioni di ogni ordine e grado, compresi i posti in organico di diritto di personale docente delle accademie e conservatori; b) 693.000 per ciascun posto di personale docente previsto nell'organico di fatto degli istituti superiori per le industrie artistiche; c) £. 900.000 per ciascun posto previsto nell'organico di diritto per il personale docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta al parametro di cui alla precedente lett. a). Tale quota aggiuntiva e' comprensiva del finanziamento per le attivita' corre- late agli interventi didattici educativi ed integrativi. 2. Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le seguenti tipologie indicative di complessita' organizzativo-didattica sono assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a fianco di ciascuna tipologia: a) £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e pena; b) £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri; c) 2.000.000, per l'istituzione scolastica individuata come sede di riferimento didattico e organizzativo per l'attivita' dei centri territoriali permanenti per l'educazione per gli adulti; d) £. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche presso cui funzionino corsi serali curriculari; 3. I parametri, finanziari di cui al comma 1, potranno essere rideterminati a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato del personale ATA (art.8 L.124/99) nonche' per la distribuzione di ulteriori eventuali risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2000. 4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6 lett. A) del precedente art.26 e' effettuata dal provveditore agli studi in relazione all'effettiva esistenza delle fattispecie ivi previste presso le singole istituzioni scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui al comma 6 lett. B) dei precedente art.26 e' effettuata dal Ministero della pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai provveditorati agli studi.