Art. 28
     PARAMETRI FINANZIARI PER IL CALCOLO DEL FONDO A LIVELLO DI
                             ISTITUZIONI
                             SCOLASTICHE
1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del
provveditore agli studi, le  risorse  annue  da  destinare  al  fondo
dell'istituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati
al lordo dipendente:
a)    £.  693.000 per ciascun posto previsto nell'organico di diritto
per il personale docente  ed  educativo  delle  istituzioni  di  ogni
ordine  e grado, compresi i posti in organico di diritto di personale
docente delle accademie e conservatori;
b)    693.000  per  ciascun  posto  di  personale  docente   previsto
nell'organico  di  fatto  degli  istituti  superiori per le industrie
artistiche;
c)  £. 900.000 per ciascun posto previsto  nell'organico  di  diritto
per  il  personale  docente  per  la  scuola secondaria superiore, in
aggiunta al parametro di cui alla precedente  lett.  a).  Tale  quota
aggiuntiva  e'  comprensiva del finanziamento per le attivita' corre-
late agli interventi didattici educativi ed integrativi.
2.  Alle  istituzioni  scolastiche  presso  le  quali  sussistano  le
seguenti tipologie indicative di complessita' organizzativo-didattica
sono  assegnati  gli  ulteriori  finanziamenti  forfetari annui nelle
misure indicate a fianco di ciascuna tipologia:
a) £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti  presso  istituti
di detenzione e pena;
b)  £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso i presidi
ospedalieri;
c) 2.000.000, per l'istituzione scolastica individuata come  sede  di
riferimento  didattico  e  organizzativo  per  l'attivita' dei centri
territoriali permanenti per l'educazione per gli adulti;
d) £. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche presso cui funzionino
corsi serali curriculari;
3. I parametri,  finanziari  di  cui  al  comma  1,  potranno  essere
rideterminati  a  seguito  del passaggio dagli enti locali allo Stato
del personale ATA (art.8 L.124/99) nonche' per  la  distribuzione  di
ulteriori  eventuali  risorse di cui al precedente art.27. A tal fine
le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui  al  comma  6
lett.  A)  del  precedente art.26 e' effettuata dal provveditore agli
studi in relazione  all'effettiva  esistenza  delle  fattispecie  ivi
previste  presso  le singole istituzioni scolastiche; la ripartizione
delle risorse di cui al comma 6 lett. B)  dei  precedente  art.26  e'
effettuata  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  in base alle
richieste pervenute dai provveditorati agli studi.