Art. 3 DECORRENZE E DURATA 1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito dei perfezionamento della relativa procedura. 2. Il presente contratto integrativo e' corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale. 3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall'art. 4 del C.C.N.L., qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo. 4. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del, decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei controlli di legge.