Art. 3
                         DECORRENZE E DURATA
1. Gli effetti giuridici ed economici, nel  rispetto  delle  scadenze
definite  nel  C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla
data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti  negoziali
a seguito dei perfezionamento della relativa procedura.
2.  Il  presente  contratto  integrativo  e'  corredato  da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall'art. 4 del
C.C.N.L., qualora non ne sia data disdetta da  una  delle  parti  con
lettera  raccomandata,  almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza.
Le disposizioni contrattuali rimangono  comunque  in  vigore  fino  a
quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto collettivo
integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilita' dei costi  della  contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato a norma di legge.
In  ogni  caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi
entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il  Ministro
sottoscrive  definitivamente  il  contratto  collettivo  integrativo,
salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative  per
adeguare  -  nel  rispetto  delle  norme  contenute  nell'art.52 del,
decreto  legislativo  29/1993  -   la   quantificazione   dei   costi
contrattuali a seguito dei controlli di legge.