Art. 30 ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 1. L'istituzione scolastica, nell'impiego delle risorse del fondo, dovra' tenere conto delle diverse professionalita' e dei vari ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano. 2. Le attivita' da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti . 3. Con il fondo vengono retribuite: a) la flessibilita' organizzativa e didattica di cui al successivo Art.31; b) le attivita' aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attivita' aggiuntive di insegnamento previste dall'art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32; c) le attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art.42, comma 3 - lettera a) dei CCNL Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore annue; d) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute, anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia; e) attivita' aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo d'istituto, di cui all'art.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non e' cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37. f) ogni altra attivita' deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito dei POF.