Art. 30
    ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONE
                             SCOLASTICA
1. L'istituzione scolastica, nell'impiego delle  risorse  del  fondo,
dovra'  tenere conto delle diverse professionalita' e dei vari ordini
e gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2.  Le  attivita'  da  retribuire,  compatibilmente  con  le  risorse
finanziarie  disponibili,  sono quelle relative alle diverse esigenze
didattiche e organizzative e alle  aree  di  personale  interno  alla
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria,
in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o
d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio
dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
a)  la  flessibilita'  organizzativa e didattica di cui al successivo
Art.31;
b) le attivita' aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello
svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un
massimo  di  6  ore  settimanali,  di  interventi   didattici   volti
all'arricchimento  e  alla  personalizzazione dell'offerta formativa,
con esclusione delle attivita' aggiuntive  di  insegnamento  previste
dall'art.70  del  C.C.N.L.-Scuola  del  4  agosto  1995,  e di quelle
previste dal successivo art. 32;
c) le attivita'  aggiuntive  funzionali  all'insegnamento,  le  quali
consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e
alla  produzione di materiali utili per la didattica, con particolare
riferimento a prodotti informatici e in quelle previste  dall'art.42,
comma  3 - lettera a) dei CCNL Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40
ore annue;
d) le prestazioni aggiuntive del personale  ATA,  che  consistono  in
prestazioni    di    lavoro    oltre   l'orario   d'obbligo,   ovvero
nell'intensificazione  di  prestazioni  lavorative  dovute,  anche  a
particolari  forme  di  organizzazione dell'orario di lavoro connesse
all'attuazione dell'autonomia;
e) attivita'  aggiuntive  effettivamente  prestate  dai  docenti  con
funzioni di collaborazione con il capo d'istituto, di cui all'art.19,
comma  4  del  C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso
orario lordo, non di insegnamento, di cui alla  allegata  tabella  D.
Detta  retribuzione  non  e'  cumulabile  con  il  compenso di cui al
successivo art.37.
f) ogni  altra  attivita'  deliberata  dal  consiglio  di  circolo  o
d'istituto nell'ambito dei POF.