Art. 33 INDENNITA' DI DIREZIONE 1. Il C.C.N.L., all'art.21, prevede che ai capi d'istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonche' ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennita' accessoria di direzione. 2. Detta indennita' di direzione spetta altresi' ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche. 3. L'indennita' compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art.21 del C.C. N.L., nel caso di assenza o, impedimento del capo d'istituto titolare o reggente l'indennita' in parola viene corrisposta dall'istituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d'istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente. 5. L'indennita' di cui al presente articolo e' assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed e' costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico e' individuato nella tabella B, allegata al presente contratto: a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio; b) dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche; c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessita' organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti. 6. L'indennita' viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennita' e' liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l'indennita' stessa e' ridotta nella medesima misura. 7. Alla liquidazione dell'indennita' in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l'importo di cui alla lettera a) dei precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5. 8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall'art.50 del C.C.N.L. l'indennita' di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarita' ovvero, per il personale senza sede di titolarita' in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarita': I - relativamente all'importo base determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi; II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e alla complessita' organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dall'istituzione scolastica della sede di titolarita' ovvero dall'ultima scuola di titolarita'. 9. L'indennita' in questione compete, relativamente all'importo in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi d'istituto in servizio nelle scuole italiane all'estero. 10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennita' in questione al personale che sostituisce il capo d'istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato all'indennita' di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse. 11. Per il periodo dal 1 gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i criteri di determinazione dell'indennita' di direzione stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998. 12. Le risorse finanziarie destinate in ragione d'anno al presente istituto contrattuale e a quello relativo all'indennita' di amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3 alinea del comma 4 dell'art.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1 settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento dell'indennita' di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilita' del Ministero della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilita' del Ministero della pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi. 13. Gli oneri relativi all'indennita' aggiuntiva di direzione di cui all'art.21 - comma 3 - del C.C.N.L., pari a lire 15 miliardi per l'anno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto dall'art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al C.C.N.L.. L'importo lordo tabellare dell'indennita' aggiuntiva di direzione e' di £.6.000.000 annui. I criteri per l'erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede di contrattazione integrativa. 14. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell'istituzione scolastica.