Art. 33
                       INDENNITA' DI DIREZIONE
1. Il C.C.N.L., all'art.21,  prevede  che  ai  capi  d'istituto,  ivi
compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli
istituti  di  educazione  nonche'  ai  direttori  dei conservatori di
musica e delle accademie e al personale  incaricato  della  direzione
spetta una indennita' accessoria di direzione.
2.  Detta  indennita'  di  direzione  spetta altresi' ai coordinatori
degli istituti superiori per le industrie artistiche.
3. L'indennita' compete, nella misura del 50% al personale  educativo
incaricato  della  funzione  di  vice rettore o di vice direttrice di
convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2  dell'art.21  del  C.C.
N.L., nel caso di assenza o, impedimento del capo d'istituto titolare
o  reggente l'indennita' in parola viene corrisposta dall'istituzione
scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di
quella spettante al capo d'istituto ovvero nella misura intera per il
docente vicario della istituzione scolastica  affidata  in  reggenza,
detratta  la  quota  del compenso individuale accessorio spettante al
sostituto in relazione al proprio status di docente.
5. L'indennita' di cui al  presente  articolo  e'  assoggettata  alle
ritenute  previste per i compensi accessori ed e' costituita, secondo
i sottoelencati parametri, il cui  valore  economico  e'  individuato
nella tabella B, allegata al presente contratto:
a)  da  un importo base determinato in misura fissa, che comprende il
compenso individuale accessorio;
b) dai parametri relativi  a  particolari  tipologie  di  istituzioni
scolastiche;
c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto
di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con
la complessita' organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero
di posti.
6.  L'indennita'  viene  erogata  in  ragione di tanti dodicesimi per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente  prestati  nell'anno  o
situazioni  di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al
mese detta indennita' e' liquidata in ragione di  1/30  della  misura
mensile  per  ciascun  giorno compreso nel periodo di servizio. Per i
periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino  la
riduzione  dello  stipendio  l'indennita'  stessa  e'  ridotta  nella
medesima misura.
7.  Alla  liquidazione  dell'indennita'  in  parola   provvedono   le
direzioni  provinciali  del  Tesoro  competenti  al  pagamento  dello
stipendio agli interessati per l'importo di cui alla lettera  a)  dei
precedente  comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per
i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma
5.
8. Al personale che  si  trovi  nelle  posizioni  di  stato  previste
dall'art.50  del  C.C.N.L. l'indennita' di direzione viene liquidata,
determinando  i  relativi  parametri  economici,  in  relazione  alla
situazione  esistente  presso la scuola di titolarita' ovvero, per il
personale  senza  sede  di  titolarita'  in relazione alla situazione
esistente presso la scuola di ultima titolarita':
I -  relativamente  all'importo  base  determinato  in  misura  fissa
(lettera  a)  del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del
Tesoro  competente  alla  liquidazione  degli  emolumenti   fissi   e
continuativi;
II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e
alla  complessita'  organizzativa  e  di cui alle lettere b) e c) del
precedente comma 5, ove spettanti, dall'istituzione scolastica  della
sede di titolarita' ovvero dall'ultima scuola di titolarita'.
9.  L'indennita'  in  questione compete, relativamente all'importo in
misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche  ai
capi d'istituto in servizio nelle scuole italiane all'estero.
10.  Per  il  finanziamento  degli  oneri  derivanti  dall'erogazione
dell'indennita' in questione al personale  che  sostituisce  il  capo
d'istituto  nei  casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a
livello di Amministrazione centrale,  una  quota  dello  stanziamento
destinato  all'indennita'  di  direzione pari al 6,5%, da distribuire
alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle
scuole stesse.
11. Per il periodo dal 1 gennaio al  31  agosto  1999  continuano  ad
applicarsi  i  criteri di determinazione dell'indennita' di direzione
stabiliti dal  contratto  decentrato  nazionale  sottoscritto  il  19
ottobre 1998.
12.  Le  risorse  finanziarie destinate in ragione d'anno al presente
istituto  contrattuale  e  a  quello   relativo   all'indennita'   di
amministrazione,  ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri
riflessi, sono previste dal 3 alinea  del  comma  4  dell'art.42  del
C.C.N.L.,  a  decorrere dal 1 settembre 1999. A tale finanziamento va
aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio  finanziario  1998
per  il  pagamento dell'indennita' di direzione e di amministrazione,
gravante sui capitoli  di  spesa  attribuiti  ai  diversi  centri  di
responsabilita'   del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e  una
ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di  spesa  attribuiti
ai  centri di responsabilita' del Ministero della pubblica istruzione
che  amministrano  gli  ordini  scolastici  di  istruzione  classica,
scientifica   e   magistrale,  tecnica,  professionale  e  artistica,
relativi al finanziamento degli  interventi  didattici  ed  educativi
integrativi.
13.  Gli oneri relativi all'indennita' aggiuntiva di direzione di cui
all'art.21 - comma 3 - del C.C.N.L., pari  a  lire  15  miliardi  per
l'anno   scolastico  2000-2001,  vengono  tratti  dallo  stanziamento
previsto dall'art.42 - comma  4  -  secondo  alinea  -  del  C.C.N.L.
destinato  alla  copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli
istituti  contrattuali  preesistenti  al  C.C.N.L..  L'importo  lordo
tabellare  dell'indennita'  aggiuntiva di direzione e' di £.6.000.000
annui. I  criteri  per  l'erogazione  di  detto  emolumento  verranno
stabiliti successivamente, in sede di contrattazione integrativa.
14.  Le  eventuali  economie derivanti dall'applicazione del presente
istituto  contrattuale  confluiscono   nel   fondo   dell'istituzione
scolastica.