Art. 34 INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE 1. Il C.C.N.L., all'art.35, prevede che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative spetta, una indennita' accessoria di amministrazione. 2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori amministrativi, a quello senza responsabilita' di firma l'indennita' di amministrazione e' corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilita' di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l'indennita' in questione e' corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilita' di firma. 3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, l'indennita' di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente, detratto l'importo del compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualita' di personale non docente. 4. L'indennita' di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e modalita' gia' previste per l'indennita' di direzione a favore dei capi d'istituto dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C allegata al presente contratto. 5. Le risorse finanziarie destinate in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di quelle individuate, nel comma 12 del precedente art.33. 6. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell'istituzione scolastica.