NORME DI AREA
                               DOCENTI
                               Art. 37
        FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
1. Per contribuire alla realizzazione delle  finalita'  della  scuola
dell'autonomia  e  per  valorizzare  la  professionalita' e l'impegno
aggiuntivo  degli  insegnanti  a  ciascuna   istituzione   scolastica
dimensionata  secondo i parametri contenuti nel D.P.R. 18 giugno 1998
n.233, sono assegnate risorse  finanziarie  per  il  conferimento  di
quattro   funzioni   obiettivo,  da  scegliere  nelle  aree  previste
dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una  somma  di
£.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica soluzione
entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato
allo   svolgimento   della  libera  professione  non  possono  essere
assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da  ridistribuire,  vi
incluse   le   istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero,  viene
predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa  con  le
OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2.  Il  numero  complessivo di funzioni da assegnare risultera' dalla
suddivisione  delle  risorse  specifiche   previste   dal   contratto
nazionale  per  la  retribuzione  annua su indicata. Nel numero delle
funzioni- obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma
del comma 1, e' compresa la funzione  di  collaboratore  vicario  del
capo  di  istituto,  la  cui  scelta e modalita' di svolgimento delle
competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate  all'atto  della
applicazione  del  presente  contratto  vengono  assegnate  tre  sole
funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per
il conferimento di 2  o  3  funzioni-obiettivo  se  il  numero  degli
insegnanti  in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato
raggiunge le 50 unita' o piu' di 50.
Alle  scuole  con  annesso  Convitto  e  ai  Convitti  Nazionali   ed
Educandati  sono  assegnate  risorse  per 1 o 2 funzioni obiettivo da
destinare al personale educativo,  a  seconda  che  il  numero  delle
persone   in   servizio   sia  fino  a  20  o  superiore  a  20.  Per
l'assegnazione delle  funzioni  obiettivo  ai  docenti  delle  scuole
annesse  ai  Convitti  ed Educandati predetti le scuole medesime sono
considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono
assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni  obiettivo,  se  le  scuole
annesse  appartengono  ai  settori  materna,  elementare  e  media  o
includano anche  scuole  secondarie  di  secondo  grado.  A  ciascuna
istituzione  scolastica  italiana  all'estero sono assegnate funzioni
obiettivo secondo modalita' da definire  in  sede  di  contrattazione
integrativa  nazionale  presso il Ministero degli affari esteri, dopo
la ripartizione di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Le   disponibilita'  residue  sono  utilizzate  per  rafforzare,  con
ulteriori unita' per scuola e secondo l'ordine di  seguito  espresso,
le  funzioni  strumentali  delle  scuole ed istituti secondari in cui
siano in servizio piu' di 80 insegnanti e dei circoli  didattici  con
piu'  di  800  alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e
degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di
educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali
o corsi presso gli ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre  prima  dell'inizio
delle   lezioni,  identifica  nell'ambito  del  P.O.F.  le  funzioni-
obiettivo riferite  alle  aree  previste  dall'art.28  del  C.C.N.L.,
definendo,  altresi',  contestualmente,  le  competenze e i requisiti
professionali necessari  per  l'accesso  a  ciascuna  delle  funzioni
medesime.   Il  collegio  dei  docenti,  ferma  restando  la  propria
autonomia organizzativa, puo' avvalersi di una  commissione  nominata
al  suo  interno.  Successivamente  i  docenti che ne hanno interesse
presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati  le  decisioni
sono   adottate  dal  collegio  dei  docenti  unitario;  nei  circoli
didattici con sezioni di scuola materna  statale  le  decisioni  sono
adottate   dai   collegi   in  seduta  congiunta;  nelle  istituzioni
scolastiche  poste  a  coordinamento,   dell'attivita'   dei   centri
territoriali le decisioni sono prese congiuntamente con l'insieme dei
docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la
fine del mese di novembre.
4.  Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna
delle aree di cui al comma precedente,  a  titolo  esemplificativo  e
salva  ogni  autonoma  decisione  del  collegio  dei  docenti, alcune
funzioni-obiettivo da conferire per incarico, salvo  quanto  previsto
dal successivo comma 7.
5.  Il  collegio  dei  docenti,  entro  15  giorni  dall'inizio delle
lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti  cui  assegnare
le  funzioni  obiettivo  tra  coloro  che ne abbiano fatto domanda ed
abbiano dichiarato la loro disponibilita'  a  frequentare  specifiche
iniziative  di  formazione in servizio di cui all'art.17 del presente
contratto. La dichiarata  disponibilita'  a  permanere  nella  stessa
scuola   per   l'intera   durata   dell'incarico  costituisce  titolo
preferenziale. Per l'a.s.   1999-2000  i  termini  su  indicati  sono
prorogati di 30 giorni.
Le  proposte  sono  formulate  sulla  base  dello stato di servizio e
valutando, in particolare,  gli  incarichi  ricoperti  e  i  relativi
risultati,   le  esperienze  e  i  progetti  significativi  anche  di
innovazione   didattica   realizzati   nel    corso    dell'attivita'
professionale,  i  titoli  e le competenze coerenti con l'incarico da
attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle
competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi  di
formazione,   attivati   dall'amministrazione   scolastica  ai  sensi
dell'art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi costituisce  uno
specifico  credito.  La  predetta attivita' di formazione sara' anche
oggetto   di   particolare   verifica   e   valutazione   da    parte
dell'Osservatorio  di  cui  all'art.  14  del  C.C.N.L..    Il lavoro
istruttorio e le decisioni del collegio dei  docenti  non  devono  in
nessun  caso  concludersi  con  l'assegnazione di punteggi ne' con la
formazione di graduatorie, dovendo la  scelta  basarsi,  su  adeguata
motivazione.
6.  A  conclusione  di  ciascun  anno scolastico, in sede di verifica
delle attivita' del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il
collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da  ciascun
insegnante  incaricato  della  funzione  e delle indicazioni circa il
regolare svolgimento dell'incarico  fornite  dal  capo  di  istituto,
esprime   una  valutazione  ai  fini  dell'eventuale  conferma  degli
incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.