Art. 38
   TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE
                               DOCENTE
1.  Le  norme  contenute  nel  presente   articolo,   in   attuazione
dell'art.29  del  C.C.N.L.  e  al  fine  di  introdurre  nello  stato
giuridico ed economico dei docenti,  in  aggiunta  alla  progressione
ordinaria    di   carriera   prevista   dall'art.16   del   C.C.N.L.,
l'opportunita' di una dinamica professionale e retributiva che sia in
grado di valorizzare la professionalita' acquisita in particolare con
l'attivita' di insegnamento, stabiliscono:
- i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.42, comma
3, del citato C.C.N.L., tra  le  varie  province  e  in  rapporto  ai
docenti  con  contratto  a  tempo  indeterminato appartenenti ai vari
gradi di scuola in esse funzionanti e ai vari posti o  raggruppamenti
di' cattedra individuati per aree disciplinari omogenee;
- i criteri per lo svolgimento della procedura di selezione;
- i criteri per lo svolgimento di attivita' di formazione;
-   le   modalita'  delle  valutazioni  periodiche  finalizzate  alla
conservazione della maggiorazione retributiva.
Il presente articolo disciplina  la  prima  applicazione  dell'art.29
citato ed e' finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione
retributiva  potenzialmente  - sulla base di una verifica selettiva a
tutto il personale  docente  di  ruolo  in  possesso  dei  prescritti
requisiti.
Le   procedure   di  selezione  che  si  svolgeranno  dopo  la  prima
applicazione del presente  accordo,  sulla  base  delle  disposizioni
contenute  nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a norma
del citato art.29, comma 2, lett.c,  specifici  momenti  formativi  a
favore  dei  candidati  che si affiancano ai corsi di formazione e di
aggiornamento per gli insegnanti  finalizzati  in  via  ordinaria  al
rafforzamento  delle  competenze  professionali  e della capacita' di
relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase  di  prima
applicazione   del   nuovo   istituto  retributivo  di  assegnare  un
trattamento economico accessorio corrispondente ad una  maggiorazione
pari  a  £.6.000.000  annui  lordi  ad  almeno  150.000  docenti  con
contratto a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo servizio  di
insegnamento  dalla  nomina  in  ruolo  alla  scadenza del termine di
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
selezione di cui ai successivi commi 5 e 6.
3.  Sulla  base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti
requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad  aree
disciplinari  della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed
elementare,  la  ripartizione   delle   risorse   disponibili   sara'
effettuata  dal  Ministero  a  favore  dei  provveditori  agli  studi
suddividendo tra di essi le almeno 150.00.0 quote in  proporzione  al
20%  complessivo  degli insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in
servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli
studi, sentite le OOSS. firmatarie, del C.C.N.L., ripartisce le quote
rispettivamente  tra  i  settori  della  scuola materna, della scuola
elementare, della scuola secondaria  di  primo  grado,  della  scuola
secondaria  di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei.
docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle  scuole
dei  predetti  settori.  Nella  scuola  secondaria di primo e secondo
grado la dotazione e' ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le
due seguenti aree omogenee:
1) linguistico storico filosofico artistico-espressiva
2) scientifico-tecnica.
Gli  insegnanti  in  servizio  nelle   scuole   italiane   all'estero
partecipano  alla  selezione  nel  contingente  assegnato  al settore
scolastico di appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva e'  assegnata  ai  docenti  che,  nel
limite  delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati
nel presente articolo, abbiano  superato  una  procedura  concorsuale
selettiva  che  sara' indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza
del Ministero della pubblica istruzione e che si svolgera' per gruppi
di scuole tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale, saranno
ammessi a partecipare su  domanda  presentata  presso  la  scuola  di
titolarita'  gli  insegnanti  delle  scuole  statali di ogni ordine e
grado in servizio con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  da
almeno  dieci  anni  dalla  nomina  in ruolo, si svolgera' secondo le
modalita' di cui ai commi successivi.
Il sistema di selezione sara' fondato sulla trasparenza  delle  varie
fasi  e  dettera'  la  disciplina  per  la trattazione dell'eventuale
contenzioso.
Il beneficio  economico  sara'  corrisposto  mensilmente  dalla  data
indicata dell'1.1.2001.
6.  La  procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase
riguarda il curricolo professionale,  che  la  commissione  valuta  a
seguito  della illustrazione e discussione da parte del candidato. La
seconda fase consiste nello  svolgimento  di  una  prova  strutturata
nazionale,  predisposta  dal  Ministro che si avvale delle necessarie
competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa  e'
volta   all'accertamento  delle  competenze  metodologico-pedagogico-
didattiche, anche  in  connessione  ai  processi  di  innovazione,  e
dell'aggiornamento   professionale   relativo   alle   discipline  di
insegnamento. La terza  fase  si  svolge  mediante  una  verifica  in
situazione  alla  presenza  in  aula degli alunni e della commissione
giudicatrice. Su  richiesta  del  candidato  e  in  alternativa  alla
verifica  in situazione la commissione assegna al candidato stesso la
trattazione  di  una  unita'  didattica  destinata  agli  alunni.   I
contenuti  della  prova  della  seconda  fase  saranno  definiti  dal
Ministro della pubblica istruzione  sentito  il  CNPI,  entro  il  15
ottobre 1999.
7.  Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere
in evidenza gli aspetti fondamentali delle  competenze  professionali
previste  dall'art.23  del  C.C.N.L.,  con  particolare riguardo alle
esperienze maturate e al percorso formativo  e  culturale  seguito  e
deve  consentire  una  valutazione  dell'area  relazionale.  Esso  e'
redatto in modo omogeneo,  sulla  base  di  una  griglia  strutturata
predisposta  dal  Ministro  della p.i. nella quale, per costruire gli
elementi  di  giudizio  cennati,  sara'  fatta  rilevare  l'efficacia
dell'azione  educativa  e  didattica  del  candidato,  l'attivita' di
aggiornamento alla quale egli  abbia  partecipato,  il  ruolo  svolto
nelle  iniziative  di  sperimentazione,  la  collaborazione con altri
docenti e con gli organi della scuola, i  rapporti  con  le  famiglie
degli alunni, le attivita' speciali svolte nell'ambito scolastico. Il
curricolo  e' validato dal comitato di valutazione dei servizio degli
insegnanti  di  cui  all'art.  11  del  T.U.  approvato  con  decreto
legislativo 297/1994.
8.  Il  curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal
Ministro e  le  risultanze  della  verifica  in  situazione  o  della
trattazione  alternativa  didattica  destinata agli alunni concorrono
rispettivamente  per  il  25%,  per  il  25%  e  per  il    50%  alla
formulazione   del   giudizio   e   all'assegnazione   dei  punteggio
complessivo da  parte  della  commissione  ai  singoli  candidati,  a
ciascuno  dei quali alla fine della terza fase della selezione devono
essere comunicati i punteggi parziali e finale  ottenuti  sulla  base
delle attivita' previste dalla procedura di selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione
sulla  base  dei  punteggi  assegnati  redige l'elenco alfabetico dei
docenti cui assegnare le maggiorazioni di retribuzione accessoria, in
numero corrispondente a quello assegnato al territorio di  competenza
della  commissione.  Detto.  elenco e' pubblicato all'albo della sede
scolastica o ufficio indicato dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in  ogni  provincia  sono  costituite
secondo  criteri  definiti  dal  Ministro  della pubblica istruzione,
sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione  e'
assegnato  uno  dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento della
selezione, come stabilito nel  precedente  comma  5,  e  il  relativo
contingente di maggiorazioni retributive.
Saranno   previste  forme  di  coordinamento  delle  commissioni  per
assicurare unita' di indirizzo  e  di  applicazione  dei  criteri  di
valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono
frequentare   un  corso  organizzato  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto,
contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria, disciplinato
dall'art.29. del C.C.N.L. e dal presente contratto integrativo,  e  a
dare omogeneita' al lavoro loro assegnato.
11.  Al  personale  docente  delle  Accademie  e  dei Conservatori di
musica, agli educatori dei Convitti e degli Educandati,  in  possesso
dei   requisiti   stabiliti   dal   comma  2  saranno  attribuite  le
maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente  articolo,
secondo  modalita' di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal
comma 3.  Saranno stabiliti particolari contenuti del  curricolo  del
personale  stesso,  che terranno conto della specificita' del profilo
professionale di detto personale.
12. Le modalita' di valutazione periodiche necessarie per  conservare
il  diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali suc-
cessive  saranno  stabilite  con  apposito  accordo  tra   le   parti
firmatarie del presente contratto entro la scadenza del primo anno di
applicazione dell'istituto.
13.  Le  spese  per lo svolgimento delle procedure di selezione e per
l'erogazione di compensi destinati ai  componenti  delle  commissioni
costituite  a  norma  del  precedente  comma  10  sono a carico delle
disponibilita' finanziarie  destinate  nell'anno  1999  dal  C.C.N.L.
all'istituto previsto dall'art.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto
necessario  per  il  pagamento  della  maggiorazione  di retribuzione
accessoria di cui al comma 2.