Art. 38 TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE 1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunita' di una dinamica professionale e retributiva che sia in grado di valorizzare la professionalita' acquisita in particolare con l'attivita' di insegnamento, stabiliscono: - i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.42, comma 3, del citato C.C.N.L., tra le varie province e in rapporto ai docenti con contratto a tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi di scuola in esse funzionanti e ai vari posti o raggruppamenti di' cattedra individuati per aree disciplinari omogenee; - i criteri per lo svolgimento della procedura di selezione; - i criteri per lo svolgimento di attivita' di formazione; - le modalita' delle valutazioni periodiche finalizzate alla conservazione della maggiorazione retributiva. Il presente articolo disciplina la prima applicazione dell'art.29 citato ed e' finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti. Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a norma del citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a favore dei candidati che si affiancano ai corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e della capacita' di relazione. 2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6. 3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree disciplinari della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione delle risorse disponibili sara' effettuata dal Ministero a favore dei provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno 150.00.0 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999. 4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli studi, sentite le OOSS. firmatarie, del C.C.N.L., ripartisce le quote rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei. docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la dotazione e' ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee: 1) linguistico storico filosofico artistico-espressiva 2) scientifico-tecnica. Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane all'estero partecipano alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di appartenenza. 5. La maggiorazione retributiva e' assegnata ai docenti che, nel limite delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente articolo, abbiano superato una procedura concorsuale selettiva che sara' indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si svolgera' per gruppi di scuole tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale, saranno ammessi a partecipare su domanda presentata presso la scuola di titolarita' gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla nomina in ruolo, si svolgera' secondo le modalita' di cui ai commi successivi. Il sistema di selezione sara' fondato sulla trasparenza delle varie fasi e dettera' la disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso. Il beneficio economico sara' corrisposto mensilmente dalla data indicata dell'1.1.2001. 6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase riguarda il curricolo professionale, che la commissione valuta a seguito della illustrazione e discussione da parte del candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa e' volta all'accertamento delle competenze metodologico-pedagogico- didattiche, anche in connessione ai processi di innovazione, e dell'aggiornamento professionale relativo alle discipline di insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al candidato stesso la trattazione di una unita' didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI, entro il 15 ottobre 1999. 7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze professionali previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito e deve consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso e' redatto in modo omogeneo, sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella quale, per costruire gli elementi di giudizio cennati, sara' fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del candidato, l'attivita' di aggiornamento alla quale egli abbia partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, i rapporti con le famiglie degli alunni, le attivita' speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo e' validato dal comitato di valutazione dei servizio degli insegnanti di cui all'art. 11 del T.U. approvato con decreto legislativo 297/1994. 8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della trattazione alternativa didattica destinata agli alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il 50% alla formulazione del giudizio e all'assegnazione dei punteggio complessivo da parte della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase della selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti sulla base delle attivita' previste dalla procedura di selezione medesima. 9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni di retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto. elenco e' pubblicato all'albo della sede scolastica o ufficio indicato dal provveditore agli studi. 10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione e' assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di maggiorazioni retributive. Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare unita' di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione. I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono frequentare un corso organizzato dal Ministero della pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto, contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria, disciplinato dall'art.29. del C.C.N.L. e dal presente contratto integrativo, e a dare omogeneita' al lavoro loro assegnato. 11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno attribuite le maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo modalita' di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che terranno conto della specificita' del profilo professionale di detto personale. 12. Le modalita' di valutazione periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali suc- cessive saranno stabilite con apposito accordo tra le parti firmatarie del presente contratto entro la scadenza del primo anno di applicazione dell'istituto. 13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per l'erogazione di compensi destinati ai componenti delle commissioni costituite a norma del precedente comma 10 sono a carico delle disponibilita' finanziarie destinate nell'anno 1999 dal C.C.N.L. all'istituto previsto dall'art.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione accessoria di cui al comma 2.