PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SITUAZIONE
                               Art. 4
                 SCUOLE SITUATE NELLE ZONE A RISCHIO
1. Le norme contenute nel presente  articolo  intendono  incentivare,
sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile
ad  operare  nelle  scuole  collocate  in  aree a rischio di devianza
sociale  e  criminalita'  minorile,  caratterizzate  da   dispersione
scolastica   sensibilmente   superiore  alla  media  nazionale,  e  a
permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque,  per  non
meno  di  tre  anni,  al  fine  di sperimentare, attraverso specifici
progetti  da  ampliare  successivamente  in  relazione  a   ulteriori
risorse,  interventi  mirati  al  contenimento e alla prevenzione dei
fenomeni descritti. Le aree a rischio  sono  individuale  nell'Intesa
allegata   al  presente  contratto  integrativo  intervenuta  tra  il
Ministero della  pubblica  istruzione  e  le  OO.SS.  firmatarie  del
C.C.N.L..
2.  Il  Ministero  della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse
disponibili invita, per il tramite dei competenti  Provveditori  agli
studi,  che  a  tal  fine  sottoscrivono  intese con i rappresentanti
provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero  limitato
di  scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette
zone  a  rischio  a  presentare  uno  specifico  progetto  di  durata
pluriennale,  finalizzato  a sostenere e ad ampliare nelle situazioni
individuate la scolarizzazione,  la  socializzazione,  la  formazione
personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione d'anno, a 93 miliardi disponibili
sulla  base  dei  C.C.N.L.,  a partire dall'anno scolastico 1999-2000
piu' eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione
dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle  autorita'  sanitarie,
dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza
sociale,   dagli  altri  soggetti  interistituzionali  interessati  e
dall'Unione Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il
30 settembre 1999 per l' a.s. 1999-2000 ed entro il 31  dicembre  per
l'anno scolastico successivo.
5.  Il  progetto  da  presentare entro il 31 dicembre 1999 per l'anno
scolastico 2000-2001, puo' confermare,  con  eventuali  modifiche  ed
integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al
comma   precedente,   ad   eccezione  delle  situazioni  disciplinate
dall'art.  3 della citata Intesa allegata al presente  accordo,  puo'
essere  superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra
le  quali  e'  possibile  ripartire,  secondo  le  modalita'  fissate
nell'art.  2  dell'Intesa  allegata, le risorse previste dal presente
contratto, al fine di indirizzare le scelte verso  progetti  ritenuti
particolarmente  idonei.  Cio'  consentira'  di predisporre una mappa
delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da
poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la
dispersione  scolastica  gli  Enti  locali  e  gli   altri   soggetti
menzionati  nel  precedente comma 3. In relazione alla disponibilita'
manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti  in
essere   accordi  di  programma  per  l'assegnazione  e  la  migliore
utilizzazione  di  ulteriori  risorse   professionali,   finanziarie,
strumentali e logistiche.
7.  I  progetti  devono  indicare  gli  obiettivi  che  si  intendono
perseguire e contenere la previsione di attivita'  d'insegnamento  da
svolgere  in  modo flessibile con arricchimento delle modalita' e dei
tempi di  funzionamento  delle  scuole  interessate  sia  sulla  base
dell'orario  antimeridiano  sia su orario prolungato pomeridiano e in
collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente
e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati  nel
comma   3,   che   nel  loro  insieme  concretizzino  un  sostanziale
arricchimento dell'offerta formativa e l'individuazione di specifiche
strategie. L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per
l'arricchimento  delle  attivita'  destinate  agli  alunni,  evitando
l'appesantimento   dei  loro  impegni  e  cercando  di,  favorire  il
coinvolgimento delle  famiglie  nelle  finalita'  dei  progetto.  Nei
progetti  devono  essere  indicate,  inoltre,  le unita' di personale
docente  ed  A.T.A.  chiamate  a  svolgere  -  ai  vari  livelli   di
responsabilita'  e  funzione  -  le  attivita' previste e le connesse
prestazioni   esigibili.   Tutto    il    personale    in    servizio
nell'istituzione puo' essere coinvolto nel progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attivita' form-
ative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di
previsione  del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere
con le modalita' previste dall'art. 18 del presente accordo,  rivolte
a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello
di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.
9.  Entro  30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i
progetti da finanziare nel  limite  delle  disponibilita'  finanziare
previste  dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel
precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le
risorse assegnate. Una parte delle risorse  disponibili  fino  al  10
percento   e'   destinata   a  finanziare  i  progetti  eventualmente
presentati dalle scuole di cui all'art. 3 dell'Intesa.
10. In relazione alle finalita' del  contenimento  della  dispersione
scolastica  e  alla  necessita'  di una azione volta soprattutto alla
prevenzione  dei   fenomeni   descritti,   saranno   prioritariamente
finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da
scuole  dell'infanzia  e  da  scuole  della  fascia  dell'obbligo  in
continuita' e, in genere, progetti che  prevedano  il  coinvolgimento
dell'intera  istituzione  scolastica  e  di  tutto  il  personale  in
servizio.
11.  Il  personale  impegnato  nelle  attivita'  di   progetto   deve
dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a
seguito  di  assunzione  a  tempo indeterminato o di provvedimento di
mobilita' territoriale e professionale, per la  durata  del  progetto
medesimo  e,  comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero,
con la  contrattazione  decentrata  e  nell'ambito  della  diffusione
dell'organico  funzionale,  saranno  disciplinate forme di permanenza
del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata  del
progetto medesimo.
12.  Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attivita' del
Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla
base  di  una  relazione  redatta  dal   Capo   d'istituto   con   la
collaborazione  degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di
cui all'art. 37 del presente contratto, lo stato  di  attuazione  del
progetto  e  il  raggiungimento,  anche  se parziale, degli obiettivi
fissati. Le valutazioni  sono  espresse  per  mezzo  di  una  griglia
strutturata,  predisposta  dal  Ministero  della  pubblica istruzione
entro il 30  gennaio  del  2000,  nella  quale  sono  illustrati  gli
elementi   posti  alla  base  della  valutazione  medesima  ed  altri
indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie  classi,
le  attivita'  svolte  anche  nel  settore degli interventi didattici
educativi integrativi, le unita' di personale coinvolto nel progetto,
le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario  prestato  da
ciascuna  di  esse,  la  percentuale  di  riduzione  degli  abbandoni
rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
13. La valutazione del progetto e' comunicata dal capo di istituto al
Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e  da  questo
inviata  al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione
che sara' ogni anno effettuata anche per mezzo della  consulenza  del
CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.
14.  Il  capo  d'istituto  dispone entro il 30 giugno di ogni anno e,
comunque, non oltre il 31 agosto, il pagamento in unica soluzione del
compenso  accessorio  annuo  al  personale  coinvolto  nel  progetto,
purche' esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno
180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
15. Il compenso e' pari a:
- £ 5.000.000 per i capi d'istituto;
-  £  4.500.000  per  i  docenti  impegnati nel progetto per l'intero
orario settimanale di insegnamento;
- £ 2.500.000 per il responsabile amministrativo;
- £ 1.200.000 per il restante personale.
Lo svolgimento delle attivita'  aggiuntive  da  parte  del  personale
impegnato  nella  realizzazione  del  progetto  e'  retribuito con le
risorse del fondo di  istituto,  in  aggiunta  ai  predetti  compensi
accessori  specifici,  purche'  in  relazione  al particolare impegno
orario aggiuntivo  cio'  sia  previsto  dal  P.O.F.  e  dal  progetto
medesimo.
16.  In  relazione  alla disponibilita' complessiva di risorse, della
certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle  scuole
sulle  quali  intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi
possono  anche  essere  integrati  e  modificati  in  relazione  alle
risultanze emerse nel corso della sua applicazione.