PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SITUAZIONE Art. 4 SCUOLE SITUATE NELLE ZONE A RISCHIO 1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalita' minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuale nell'Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.. 2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico. 3. Le risorse ammontano, in ragione d'anno, a 93 miliardi disponibili sulla base dei C.C.N.L., a partire dall'anno scolastico 1999-2000 piu' eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorita' sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall'Unione Europea. 4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l' a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l'anno scolastico successivo. 5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l'anno scolastico 2000-2001, puo' confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre. 6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall'art. 3 della citata Intesa allegata al presente accordo, puo' essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali e' possibile ripartire, secondo le modalita' fissate nell'art. 2 dell'Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Cio' consentira' di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilita' manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche. 7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attivita' d'insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalita' e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e l'individuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attivita' destinate agli alunni, evitando l'appesantimento dei loro impegni e cercando di, favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalita' dei progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unita' di personale docente ed A.T.A. chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilita' e funzione - le attivita' previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell'istituzione puo' essere coinvolto nel progetto. 8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attivita' form- ative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalita' previste dall'art. 18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento. 9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilita' finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento e' destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all'art. 3 dell'Intesa. 10. In relazione alle finalita' del contenimento della dispersione scolastica e alla necessita' di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell'infanzia e da scuole della fascia dell'obbligo in continuita' e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio. 11. Il personale impegnato nelle attivita' di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilita' territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo. 12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attivita' del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all'art. 37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attivita' svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unita' di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti. 13. La valutazione del progetto e' comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sara' ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo. 14. Il capo d'istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto, il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purche' esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento. 15. Il compenso e' pari a: - £ 5.000.000 per i capi d'istituto; - £ 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l'intero orario settimanale di insegnamento; - £ 2.500.000 per il responsabile amministrativo; - £ 1.200.000 per il restante personale. Lo svolgimento delle attivita' aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto e' retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purche' in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo cio' sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo. 16. In relazione alla disponibilita' complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della sua applicazione.