CAPI D'ISTITUTO
                               Art. 40
            CONFERIMENTO DI INCARICHI Al CAPI D'ISTITUTO
1. L'Amministrazione scolastica puo' conferire ai  capi  di  istituto
secondo criteri di economicita', di trasparenza, di razionalita' e di
efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
1)  coordinamento  di  iniziative  e progetti a livello provinciale e
regionale, collaborazione in studi e ricerche;
2) reggenza di altra scuola in caso  di  assenza  o  impedimento  del
titolare  per  periodi  superiori a due mesi, ferme restando le norme
sulla  reggenza  nella  scuola  elementare  e  sugli   incarichi   di
presidenza nelle scuole secondarie;
3) tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
4)  coordinamento di progetti relativi a piu' scuole tra loro associ-
ate ove sia preposto a scuole "polo";
5) progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione  e
di riqualificazione del personale.
Nel conferire tali incarichi l'Amministrazione tiene conto:
a)  dell'esito positivo della valutazione di cui agli art.20 C.C.N.L.
e 41 del presente contratto integrativo.
b) della competenza professionale, valutata  sulla  base  dei  titoli
professionali, scientifici e di cultura posseduti;
c)  della  congruita'  di  tale  competenza  rispetto all'incarico da
affidare;
d) della compatibilita' dell'incarico con il  pieno  assolvimento  da
parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di
servizio;
e) della disponibilita' degli interessati.
2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto
affidatario  dell'incarico  in  applicazione  dei  criteri  di cui al
precedente comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione  dell'oggetto,
del  luogo  di  svolgimento,  della  sua  prevedibile  durata  e  del
compenso,  che  e'  a  carico  dell'Amministrazione  che   conferisce
l'incarico.
4.  I  criteri e gli orientamenti a cui si atterra' l'Amministrazione
nel  conferire  gli  incarichi  saranno   oggetto   di   informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.
5.   Presso   l'amministrazione   scolastica   periferica  nelle  sue
articolazioni territoriali e' tenuto un elenco,  aggiornato  fino  al
mese precedente, di tutti gli incarichi affidati dall'amministrazione
scolastica.   L'organo  dell'amministrazione  scolastica  che  affidi
incarichi di cui al comma 1 e' tenuto  a  darne  comunicazione  entro
quindici    giorni    dall'affidamento   stesso   all'amministrazione
scolastica regionale nel cui ambito e' la sede di servizio  del  capo
d'istituto  interessato. Dell'elenco possono prendere visione in ogni
momento tutti i capi d'istituto con vincolo  di  riservatezza,  fatti
salvi i poteri e le facolta' previsti dalla L.7 agosto 1990. n.241 ed
in  ogni  caso  nel  rispetto  della  L.31 dicembre 1996, n.675 e del
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.
6.   Sono   esclusi   dal   campo  di  applicazione,  della  presente
disposizione gli incarichi conferiti ai capi d'istituto  da  soggetti
diversi  dall'amministrazione  scolastica,  il  cui  conferimento  e'
disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio dall'art.58  dei
D.Lgs.3   febbraio   1993,   n.29   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni.