CAPI D'ISTITUTO Art. 40 CONFERIMENTO DI INCARICHI Al CAPI D'ISTITUTO 1. L'Amministrazione scolastica puo' conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicita', di trasparenza, di razionalita' e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine: 1) coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, collaborazione in studi e ricerche; 2) reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie; 3) tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico; 4) coordinamento di progetti relativi a piu' scuole tra loro associ- ate ove sia preposto a scuole "polo"; 5) progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di riqualificazione del personale. Nel conferire tali incarichi l'Amministrazione tiene conto: a) dell'esito positivo della valutazione di cui agli art.20 C.C.N.L. e 41 del presente contratto integrativo. b) della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli professionali, scientifici e di cultura posseduti; c) della congruita' di tale competenza rispetto all'incarico da affidare; d) della compatibilita' dell'incarico con il pieno assolvimento da parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio; e) della disponibilita' degli interessati. 2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto affidatario dell'incarico in applicazione dei criteri di cui al precedente comma. 3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell'oggetto, del luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che e' a carico dell'Amministrazione che conferisce l'incarico. 4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterra' l'Amministrazione nel conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 5. Presso l'amministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni territoriali e' tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi affidati dall'amministrazione scolastica. L'organo dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento stesso all'amministrazione scolastica regionale nel cui ambito e' la sede di servizio del capo d'istituto interessato. Dell'elenco possono prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le facolta' previsti dalla L.7 agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel rispetto della L.31 dicembre 1996, n.675 e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135. 6. Sono esclusi dal campo di applicazione, della presente disposizione gli incarichi conferiti ai capi d'istituto da soggetti diversi dall'amministrazione scolastica, il cui conferimento e' disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio dall'art.58 dei D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.