Art. 41 VALUTAZIONE DEI CAPI D'ISTITUTO 1. E' istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di valutazione delle attivita' dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo e' composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente nel settore scolastico o pubblico. Tutti, i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico. Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 unita' il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalita' di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80. In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da altro dirigente. Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione all'attivita' del nucleo costituisce attivita' istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio. 2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati. Nell'ambito delle direttive generali saranno indicati altresi' le forme e le modalita' per l'attivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei di valutazione. 3. Nel valutare l'attivita' dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo d'istituto e dei risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nell'ambito del piano dell'offerta formativa. I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d'istituto in ordine a: - direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica; - relazioni interne ed esterne; - innovazione e sviluppo; - valorizzazione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione. Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attivita' lavorativa nell'Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualita' dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e all'attuazione dell'autonomia. 4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere al capo d'istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate. 5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, che di norma ha cadenza annuale, e' effettuata entro l'anno scolastico 1999-2000. 6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potra' essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia. 7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di istituto ai quali potra' essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennita' nella misura di £.6.000.000 annui a 2.000 capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato. L'indennita' e' attribuita in una unica soluzione al termine dell'anno scolastico di riferimento. 8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione giurisdizionale del capo d'istituto e' condizionata al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.69 del D.Lgs.n.29/93 p successive modificazioni ed integrazioni. 9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.