Art. 41
                   VALUTAZIONE DEI CAPI D'ISTITUTO
1. E' istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo
di valutazione delle attivita' dei capi di istituto,  presieduto  dal
Sovrintendente  scolastico  o  da  un  dirigente  da lui delegato. Il
nucleo e' composto da un ispettore tecnico e  da  un  esperto,  anche
esterno,  in  tecniche  di  valutazione  e controllo di gestione, con
esperienza  maturata  preferibilmente  nel   settore   scolastico   o
pubblico.
Tutti,  i  componenti  del  nucleo  sono designati dal Sovrintendente
scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle
80 unita' il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le  medesime
modalita' di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di
tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da
altro dirigente.
Per   i   componenti   interni   all'amministrazione   scolastica  la
partecipazione  all'attivita'  del   nucleo   costituisce   attivita'
istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma
del  presente  contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i
criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri
e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.
Nell'ambito delle direttive generali  saranno  indicati  altresi'  le
forme  e  le  modalita' per l'attivazione di iniziative di formazione
dei componenti i nuclei di valutazione.
3. Nel valutare l'attivita' dei capi di istituto, i  nuclei  dovranno
tenere  conto  del  contesto  socio-economico  in  cui  opera il capo
d'istituto  e  dei   risultati   dei   processi   attivati   per   il
raggiungimento  degli obiettivi definiti dalla scuola nell'ambito del
piano  dell'offerta  formativa.  I  nuclei  dovranno  considerare   i
processi promossi dal Capo d'istituto in ordine a:
-  direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica;
-  relazioni interne ed esterne;
-  innovazione e sviluppo;
-    valorizzazione  delle  risorse  umane  e  gestione delle risorse
finanziarie e strumentali a disposizione.
Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attivita' lavorativa
nell'Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei  valutano  i
risultati  ottenuti  in  relazione ai compiti affidati, e ai contesti
organizzativi in  cui  operano,  tenendo  conto  della  qualita'  dei
progetti  e  dei  processi attivati in relazione al miglioramento del
sistema scolastico e all'attuazione dell'autonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma  3  i  nuclei  stessi  potranno
richiedere al capo d'istituto ogni utile informazione oralmente o per
iscritto  ed  effettuare  anche  verifiche  dirette nelle istituzioni
interessate.
5.  In  prima  applicazione la valutazione di cui al precedente primo
comma, che di norma ha cadenza annuale, e'  effettuata  entro  l'anno
scolastico 1999-2000.
6.  Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i
nuclei di cui al  primo  comma  acquisiscono  in  contraddittorio  le
deduzioni  del  dirigente  scolastico  interessato,  il  quale potra'
essere assistito da un rappresentante  dell'organizzazione  sindacale
cui  egli  aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di
sua fiducia.
7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra
coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di  istituto  ai
quali  potra'  essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo
le risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici
attribuiranno la stessa indennita' nella misura di £.6.000.000  annui
a  2.000  capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche
con contratto a tempo indeterminato. L'indennita'  e'  attribuita  in
una unica soluzione al termine dell'anno scolastico di riferimento.
8.  Nel  caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione
giurisdizionale del capo  d'istituto  e'  condizionata  al  tentativo
obbligatorio  di  conciliazione di cui all'art.69 del D.Lgs.n.29/93 p
successive modificazioni ed integrazioni.
9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i  rapporti
informativi e i giudizi complessivi annuali.