Art. 42 MOBILITA' DEI CAPI D'ISTITUTO 1. Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per l'inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la mobilita' territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo grado e istituti comprensivi e nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado. In tale fase si dara' la precedenza al personale gia' titolare in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo l'applicazione dei criteri precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una all'altra fascia riconoscendo come requisito di precedenza l'abilitazione per uno degli insegnamenti dell'istruzione secondaria superiore. In mancanza di personale abilitato, aspirante al passaggio, sara' considerata sufficiente una laurea che da' accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori. Il possesso della laurea e' titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo grado. 2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sara' improntata ai seguenti principi e criteri generali: a) semplificazione e snellimento delle procedure; b) adeguamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del funzionamento del sistema stesso; c) ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilita' annuale e dell'assegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro efficacia; d) disciplina dell'ordine di priorita' tra, le varie operazioni di mobilita', della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle condizioni e delle modalita' per l'esercizio delle precedenze nonche' determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilita' o al reclutamento. 3. Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per l'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini della mobilita'. 4. Il Ministro della Pubblica Istruzione puo' disporre trasferimenti o utilizzazione dei capi' di istituti interessati anche in altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' e utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale su richiesta delle competenti autorita'. 5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono confermate le disposizioni relative alla mobilita' d'ufficio del contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.