Art. 42
                    MOBILITA' DEI CAPI D'ISTITUTO
1. Nella fase transitoria in  cui  non  si  sono  ancora  conclusi  i
procedimenti  per l'inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi
d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si  prevede  la
mobilita'   territoriale   nell'ambito   della  scuola  elementare  e
secondaria di primo grado e istituti comprensivi e nell'ambito  della
scuola  secondaria  di  secondo  grado.  In  tale  fase  si  dara' la
precedenza al  personale  gia'  titolare  in  istituzione  scolastica
corrispondente  a  quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente
da  assegnare  dopo  l'applicazione   dei   criteri   precedentemente
indicati,   si   procede   ai   passaggi  dall'una  all'altra  fascia
riconoscendo come requisito  di  precedenza  l'abilitazione  per  uno
degli  insegnamenti dell'istruzione secondaria superiore. In mancanza
di personale abilitato, aspirante  al  passaggio,  sara'  considerata
sufficiente   una   laurea  che  da'  accesso  ad  almeno  uno  degli
insegnamenti  impartiti  negli  istituti  secondari   superiori.   Il
possesso  della  laurea  e' titolo sufficiente per il passaggio dalla
scuola  secondaria  di  secondo  grado  alla  scuola   elementare   o
secondaria di primo grado.
2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sara' improntata ai
seguenti principi e criteri generali:
a) semplificazione e snellimento delle procedure;
b)  adeguamento  del  sistema  delle precedenze stabilite da norme di
legge o contrattuali e riassestamento sulla base delle  verifica  del
funzionamento del sistema stesso;
c)  ridefinizione  e disciplina degli istituti di mobilita' annuale e
dell'assegnazione provvisoria alla luce  della  verifica  della  loro
efficacia;
d)  disciplina  dell'ordine  di priorita' tra, le varie operazioni di
mobilita', della formazione delle tabelle di valutazione dei  titoli,
delle  condizioni  e delle modalita' per l'esercizio delle precedenze
nonche' determinazione delle aliquote dei  posti  da  destinare  alla
mobilita' o al reclutamento.
3.  Nella  prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno
definiti  gli  effetti  dei  crediti   professionali,   acquisiti   a
conclusione   dei   corsi  di  formazione  per  l'attribuzione  della
qualifica dirigenziale, ai fini della mobilita'.
4. Il Ministro della Pubblica Istruzione puo' disporre  trasferimenti
o  utilizzazione  dei  capi'  di  istituti interessati anche in altra
provincia in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilita'
e utilizzazione per  eccezionali  motivi  di  ordine  pubblico  e  di
sicurezza personale su richiesta delle competenti autorita'.
5.  Per  quanto  non diversamente previsto nel presente articolo sono
confermate le disposizioni  relative  alla  mobilita'  d'ufficio  del
contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.