PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO Art. 44 SISTEMA DELLA FORMAZIONE 1. Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e' articolato su quattro tipologie di percorsi formativi: a) aggiornamento; b) formazione specialistica; c) formazione finalizzata alla mobilita' all'interno dell'area; d) formazione finalizzata al passaggio ad area superiore. 2. Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile ed integrato di formazione che prevede l'acquisizione di crediti formativi da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che puo' essere speso come credito formativo e professionale valutabile negli ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A, B e C) ovvero, per il personale della area D), per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai corsi e' prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definiti le tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed il numero di persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a partecipare. 3. L'Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, organizza in via prioritaria: a) nell'a.s. 1999/2000 i corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi; b) a partire dal 1 gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione per il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale incaricato delle funzioni ai sensi dei successivo art.50 sara' suddiviso in due scaglioni, rispettivamente nell'anno 2000 e nell'anno 2001, secondo l'ordine delle graduatoria previste dall'allegato 7 all'art.50. Inoltre a partire sempre dal 1 gennaio 2000 sono organizzati i corsi finalizzati alla mobilita' professionale all'interno della stessa area per il riassorbimento dell'eventuale soprannumero; c) a partire dall'a.s.2000/2001, in relazione ai posti disponibili, i percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree superiori; d) a partire dall'a.s. 1999/2000 corsi di aggiornamento. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del C.C.N.L. il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche e' considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attivita' di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilita' organizzativa per garantire l'assolvimento della frequenza dei corsi. 5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale. L'organizzazione e' affidata all'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie e ai Conservatori di musica le funzioni e i compiti dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici periferici sono interamente esercitati dall'Ispettorato per l'Istruzione Artistica. 6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico flessibile e correlato a momenti di autoformazione, formazione in situazione e formazione a distanza, quest'ultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze. Per la realizzazione dei corsi si terra' anche presente quanto previsto in materia di formazione dal presente contratto.