PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
                               Art. 44
                      SISTEMA DELLA FORMAZIONE
1. Il sistema della formazione del personale amministrativo,  tecnico
e   ausiliario   e'  articolato  su  quattro  tipologie  di  percorsi
formativi:
a) aggiornamento;
b) formazione specialistica;
c) formazione finalizzata alla mobilita' all'interno dell'area;
d) formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.
2. Il quadro sopra definito si delinea quale  sistema  flessibile  ed
integrato   di  formazione  che  prevede  l'acquisizione  di  crediti
formativi da parte del personale. A tal fine i  corsi  si  concludono
con  una  valutazione  individuale  dei risultati e il rilascio di un
attestato  che  puo'  essere   speso   come   credito   formativo   e
professionale  valutabile negli ulteriori percorsi formativi (rivolti
al personale delle aree A, B e C) ovvero, per il personale della area
D), per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai  corsi
e' prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definiti
le  tipologie,  il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed
il numero di  persone,  suddiviso  per  aree  e  profili,  ammesso  a
partecipare.
3.   L'Amministrazione   scolastica,   con   le  risorse  finanziarie
annualmente disponibili, organizza in via prioritaria:
a) nell'a.s. 1999/2000 i corsi di formazione per il conferimento  del
profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi;
b)  a partire dal 1 gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione
per il conferimento di funzioni  aggiuntive,  pertanto  il  personale
incaricato  delle  funzioni  ai  sensi  dei  successivo  art.50 sara'
suddiviso  in  due  scaglioni,  rispettivamente  nell'anno   2000   e
nell'anno   2001,   secondo   l'ordine   delle  graduatoria  previste
dall'allegato 7 all'art.50. Inoltre a partire sempre  dal  1  gennaio
2000   sono   organizzati   i   corsi   finalizzati   alla  mobilita'
professionale all'interno della stessa  area  per  il  riassorbimento
dell'eventuale soprannumero;
c) a partire dall'a.s.2000/2001, in relazione ai posti disponibili, i
percorsi  formativi  selettivi  finalizzati  al  passaggio  alle aree
superiori;
d) a partire dall'a.s. 1999/2000 corsi di aggiornamento.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 4,  del  C.C.N.L.  il  personale  che
partecipa  ai  corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a
livello centrale o periferico  o  dalle  istituzioni  scolastiche  e'
considerato  in  servizio  a  tutti  gli  effetti.  Le  attivita'  di
formazione  saranno  realizzate  secondo  criteri  di   flessibilita'
organizzativa per garantire l'assolvimento della frequenza dei corsi.
5.  I  corsi  di  formazione  sono  organizzati  normalmente  su base
provinciale.   L'organizzazione   e'   affidata   all'Amministrazione
centrale  della  Pubblica  Istruzione  che a tal fine si avvale degli
Uffici  scolastici  periferici  e  delle   Istituzioni   scolastiche;
relativamente  alle Accademie e ai Conservatori di musica le funzioni
e i compiti dell'Amministrazione Centrale e degli  Uffici  periferici
sono   interamente   esercitati   dall'Ispettorato  per  l'Istruzione
Artistica.
6. I corsi sono strutturati per moduli  che  possono  essere  a  loro
volta  articolati  in  sottomoduli  al  fine  di  rendere  il sistema
didattico  flessibile  e  correlato  a  momenti  di   autoformazione,
formazione  in  situazione  e  formazione  a  distanza,  quest'ultima
attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di  rete  e
video conferenze.
Per  la  realizzazione  dei  corsi  si  terra'  anche presente quanto
previsto in materia di formazione dal presente contratto.