Art 46 FORMAZIONE SPECIALISTICA 1. Per l'attribuzione di funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 sono attivati adeguati percorsi di formazione. 2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalita' acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilita'. 3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 90 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 in base ad un ordine di priorita' stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7.