Art 46
                      FORMAZIONE SPECIALISTICA
1. Per l'attribuzione di funzioni aggiuntive  di  cui  al  successivo
art.50 sono attivati adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta
a  verificare  la  professionalita'  acquisita  per  l'assunzione  di
specifiche responsabilita'.
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 90 ore  in  relazione
ai  profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di
formare,  annualmente,  almeno  una  persona  per  ogni   istituzione
scolastica  per  ciascuna delle funzioni descritte nell'allegato 6 in
base ad un ordine di priorita' stabilito  dalle  graduatorie  di  cui
all'allegato 7.