Art. 48 FORMAZIONE FINALIZZATA AL PASSAGGIO AD AREE SUPERIORI 1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L. sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un'area a un profilo di area superiore. 2. Il personale che consegue l'idoneita' per il passaggio dall'area A) all'area B) e dall'area B) all'area C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie di cui all'art.6, comma 10 della legge n. 124 dei 3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dall'area A) all'area B) - e del 30% - per il passaggio dall'area B) all'area C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole dotazioni e' conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all'art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99. 3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicita' quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici dell'amministrazione scolastica periferica in conformita' di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS. 4. Puo' partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella B) dei C.C.N.L. per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dell'anzianita' di almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area di appartenenza. 5. L'accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo avviene previo superamento di prova selettiva, da somministrare tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali posseduti. 6. I percorsi formativi per il passaggio dall'area A e l'area B (distinte per profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno la durata di almeno 60 ore. I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all'area C) (distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore. . La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi consiste nel superamento di una prova scritta, strutturata in una serie di test, e di un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva d'accesso, e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali gia' considerati ai, fini della preselezione. 7. L'accesso all'area D, e' riservato per il 30% dei posti disponibili. Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo dell'area C) e del profilo di assistente amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del presente articolo. La procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva d'accesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali gia' considerati ai fini della preselezione. 8. I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al passaggio all'area D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette procedure di formazione saranno attivate su base territoriale provinciale o regionale. 9. Ai sensi dell'art.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di posti vacanti in corso ovvero gia' programmate, in base alle vigenti disposizioni per l'a.s. 1999/2000. 10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal presente articolo i posti disponibili annualmente dell'area B e dell'area C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , e' conferita tramite lo scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata in permanente di cui all'art.6, comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.