Art. 48
        FORMAZIONE FINALIZZATA AL PASSAGGIO AD AREE SUPERIORI
1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29  del  3
febbraio  1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge
n.124 del 3  maggio  1999  e  dal  C.C.N.L.  sono  attivati  percorsi
formativi  con  procedure  selettive  per il passaggio dal profilo di
un'area a un profilo di area superiore.
2. Il personale che consegue l'idoneita' per il  passaggio  dall'area
A)  all'area  B)  e  dall'area  B)  all'area  C) viene periodicamente
integrato nelle graduatorie di cui all'art.6, comma 10 della legge n.
124 dei 3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dall'area
A) all'area B) - e del 30% - per il passaggio dall'area  B)  all'area
C)  -  dei  posti  disponibili annualmente nelle singole dotazioni e'
conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie  permanenti
di cui all'art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99.
3.  I  percorsi  formativi  sono attivati, di norma, con periodicita'
quadriennale  per  un  numero  di  posti  doppio  rispetto  a  quelli
annualmente disponibili, dagli Uffici dell'amministrazione scolastica
periferica in conformita' di disposizioni emanate dal Ministero della
pubblica  istruzione  sulla  base  della  contrattazione  integrativa
annuale  e   della   conseguente   direttiva   ministeriale,   previa
informazione alle OO.SS.
4.  Puo'  partecipare  il  personale in possesso dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione e il  personale
in  possesso  del  titolo  di  studio  stabilito dalla tabella B) dei
C.C.N.L. per l'accesso al  profilo  di  appartenenza  o  comunque  in
possesso  del  titolo  che  ha  dato  accesso  al  medesimo profilo e
dell'anzianita' di almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area
di appartenenza.
5. L'accesso a  tutti  i  percorsi  formativi  previsti  da  presente
articolo   avviene   previo   superamento   di  prova  selettiva,  da
somministrare tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli di
studio, di servizio e professionali posseduti.
6. I percorsi formativi per il  passaggio  dall'area  A  e  l'area  B
(distinte  per  profili  di  cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.)
hanno la durata di almeno 60 ore.
I percorsi formativi  per  il  passaggio  dall'area  B)  all'area  C)
(distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore. .
La  procedura  selettiva  finale  di  entrambi  i  percorsi formativi
consiste nel superamento di una prova  scritta,  strutturata  in  una
serie  di  test,  e  di  un colloquio integrati dalla valutazione del
punteggio  riportato  nella  prova  selettiva  d'accesso,   e   dalla
valutazione  dei  titoli  di studio, di servizio e professionali gia'
considerati ai, fini della preselezione.
7.  L'accesso  all'area  D,  e'  riservato  per  il  30%  dei   posti
disponibili.  Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale
di ruolo dell'area C) e del  profilo  di  assistente  amministrativo,
solo   verso   il  profilo  di  direttore  dei  servizi  generali  ed
amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli richiesti al  comma
4  del  presente articolo. La procedura selettiva finale consiste nel
superamento di una prova scritta strutturata in serie di test e da un
colloquio  integrati  dalla valutazione del punteggio riportato nella
prova selettiva d'accesso e dalla valutazione dei titoli  di  studio,
di   servizio   e   professionali  gia'  considerati  ai  fini  della
preselezione.
8. I  percorsi  formativi  con  procedure  selettive  finalizzati  al
passaggio  all'area  D)  avranno  la  durata  di  almeno  120 ore. Le
suddette  procedure  di   formazione   saranno   attivate   su   base
territoriale provinciale o regionale.
9.  Ai  sensi  dell'art.37,  comma  2  del  C.C.N.L.  sono  portate a
compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per  la
copertura  di posti vacanti in corso ovvero gia' programmate, in base
alle vigenti disposizioni per l'a.s. 1999/2000.
10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi  formativi  previsti
dal  presente  articolo i posti disponibili annualmente dell'area B e
dell'area C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , e' conferita
tramite lo  scorrimento  della  graduatoria  dei  concorsi  riservati
trasformata  in  permanente  di cui all'art.6, comma 9, punto 1 della
legge n. 124/99.