Art. 5 SCUOLE COLLOCATE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 1. Al fine di sostenere l'opera del personale della scuola, impegnato a favorire la piena accoglienza e l'integrazione degli alunni e degli adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni, alle classi, ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati nell'insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette scuole e' incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalita' disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto. 2. Considerata la necessita' di accogliere le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della cultura e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una sede di confronto per l'attuazione dell'art. 36 della legge 6 marzo 1998, n.40.