Art. 5
       SCUOLE COLLOCATE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
1. Al fine di sostenere l'opera del personale della scuola, impegnato
a favorire la piena accoglienza e l'integrazione degli alunni e degli
adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni,
alle classi, ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti
nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti
impegnati  nell'insegnamento  della  lingua  italiana,  il  fondo  di
istituto  delle predette scuole e' incrementato da specifiche risorse
assegnate secondo le modalita' disciplinate dal successivo art.29 del
presente contratto.
2. Considerata la necessita' di accogliere le differenze linguistiche
e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e  della  tolleranza  e  di  favorire  e
promuovere  iniziative  volte  all'accoglienza  e  alla  tutela della
cultura e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio  2000
avvieranno  una sede di confronto per l'attuazione dell'art. 36 della
legge 6 marzo 1998, n.40.