Art. 51
  SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. A partire dal 1  settembre  del  2000  il  direttore  dei  servizi
generali ed amministrativi e' sostituito, nei casi di assenza annuale
o  di' durata superiore ai 20 giorni , dall'assistente amministrativo
a cui e' stato assegnato l'incarico di cui all'art.50 e  che,  a  sua
volta,  e'  sostituito  secondo le vigenti disposizioni in materia di
supplenze.
2.  Il  capo  d'istituto  attribuisce  l'incarico  di   vicario   dei
responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed
amministrativi  all'assistente amministrativo risultato primo in base
alla graduatoria di istituto per coordinatore di area o  di  progetto
per gli assistenti amministrativi.
3.   Nei  casi  in  cui  non  vi  siano  nell'istituzione  scolastica
assistenti  amministrativi  aspiranti  all'esercizio  delle  suddette
funzioni,  la sostituzione sara' data a personale di altre scuole che
ha presentato apposita domanda secondo l'ordine  di  una  graduatoria
formata  in base al punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria
del proprio Istituto. In  mancanza  di  aspiranti  l'incarico  verra'
assegnato  per  reggenza  dal Provveditore agli Studi ad un direttore
dei servizi generali ed amministrativi di scuola viciniore.
4. In caso di  assenza  fino  a  20  gg.  il  direttore  dei  servizi
amministrativi  e  generali  nei  casi di mancanza di aspiranti nella
graduatoria di istituto di cui all'art.50, e' sostituito da uno degli
assistenti   amministrativi   che   abbia   dichiarato   la   propria
disponibilita'   o   dall'assistente   amministrativo   con  maggiore
anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza.