Art. 52
                 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA
1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi  dell'art.33  del  C.C.N.L.  l'orario  di  lavoro  del
personale ATA e' di 36 ore settimanali ed e' funzionale all'orario di
servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, nonche' delle Accademie e dei Conservatori.
1.2  -  L'orario  di  lavoro,  di  norma,  e' di sei ore continuative
antimeridiane per sei giorni.
L'orario di lavoro massimo giornaliero e' di 9 ore  ivi  comprese  le
prestazioni  orarie  aggiuntive  di  cui  all'art.54 del C.C.N.L. del
comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano  prestate  a
completamento  dell'orario  dell'obbligo  devono,  di  norma,  essere
programmate per almeno tre ore consecutive  secondo  le  esigenze  di
funzionamento dell'Istituzione scolastica.
1.3  -  Se  la  prestazione  di  lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a  richiesta  di  una  pausa  di
almeno  30  minuti  al fine del recupero delle energie psicofisiche e
dell'eventuale  consumazione  del  pasto.  Tale  pausa  deve   essere
comunque  prevista  se l'orario continuativo di lavoro giornaliero e'
superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per  la  tipologia  professionale  o  per  esigenze  di
servizio  sia  necessario prestare l'attivita' lavorativa al di fuori
della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno o per  recarsi
dalla  sede al luogo di prestazione dell'attivita' e' da considerarsi
a tutti gli effetti orario di lavoro.
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui  al  citato  art.33  del
C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario
di  lavoro  che  possono  coesistere  tra  di  loro in funzione delle
finalita' e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a) orario di lavoro flessibile;
b) orario plurisettimanale;
c) turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di  servizio  e  di
apertura   all'utenza.  Una  volta  stabilito  l'orario  di  servizio
dell'istituzione scolastica e' possibile adottare l'orario flessibile
di lavoro giornaliero  che  consiste  nell'anticipare  o  posticipare
l'entrata  e  l'uscita  del  personale distribuendolo anche in cinque
giornate lavorative secondo le necessitž connesse  alle  finalita'  e
agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano dell'offerta
formativa,    fruibilita'   dei   servizi   da   parte   dell'utenza,
ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni  previste
dalle  leggi  n.  1204/71,  n. 903/77 e n. 104/92 , e che ne facciano
richiesta,  vanno  favoriti  nell'utilizzo   dell'orario   flessibile
compatibilmente  con le esigenze disservizio anche nei casi in cui lo
stesso orario non venga adottato dall 'istituzione scolastica.
2.3  -  Successivamente potranno anche essere prese in considerazione
le eventuali  necessita'  del  personale  connesse  a  situazioni  di
tossicodipendenze,  inserimento di figli in asili nido, figli in eta'
scolare, impegno in attivita' di volontariato di cui  alla  legge  n.
266/91  che ne faccia richiesta, compatibilmente con l' insieme delle
esigenze  del  servizio,  e  tenendo  anche  conto   delle   esigenze
prospettate dal restante personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1  -  La  programmazione  plurisettimanale  dell'orario  di  lavoro
ordinario, viene effettuata in relazione a  prevedibili  periodi  nei
quali  si  rileva un'esigenza di maggior intensita' delle attivita' o
particolari   esigenze   di   servizio   di    determinati    settori
dell'istituzione  scolastica  con  particolare  riferimento  a quelle
istituzioni  con  annesse  aziende  agrarie,  tenendo   conto   delle
disponibilita' dichiarate dal personale coinvolto.
3.2  -  Ai  fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale
devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario  settimanale  di
36  ore  puo' eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42
ore per non piu' di 3 settimane continuative;
b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i
periodi di maggiore e di  minore  concentrazione  dell'orario  devono
essere  individuati  contestualmente  di  anno  in  anno e, di norma,
rispettivamente, non  possono  superare  le  13  settimane  nell'anno
scolastico.
3.3  -  Le  forme  di  recupero nei periodi di minor carico di lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario  di
lavoro  ordinario  oppure  attraverso  la  riduzione del numero delle
giornate lavorative.
4 - Turnazioni
4.1  -  La  turnazione  serve  a  garantire  la   copertura   massima
dell'orario   di  servizio  giornaliero  e  dell'orario  di  servizio
settimanale su cinque  o  sei  giorni  per  specifiche  e  definitive
tipologie  di  funzioni  e  di attivita'. Si fa ricorso alle funzioni
qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano  sufficienti
a coprire le esigenze di servizio.
4.2   -   I  criteri  che  devono  essere  osservati  per  l'adozione
dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si  avvicenda  in  modo  da
coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire sulla
base delle professionalita' necessarie in ciascun turno;
c)l'adozione  dei  turni  puo'  prevedere  la  sovrapposizione tra il
personale subentrante e quello dei turno precedente;.
d) l'istituzione di un turno serale che vada oltre le ore  20  potra'
essere  attivato  solo  in  presenza  di  casi ed esigenze specifiche
connesse   alle   attivita'    didattiche    e    al    funzionamento
dell'istituzione scolastica;
e)   nelle   istituzioni  educative  il  numero  dei  turni  notturni
effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente  non  puo',  di
norma,  essere  superiore  ad  otto.  Il  numero  dei  turni  festivi
effettuabili nell'anno da ciascun  dipendente  non  puo'  essere,  di
norma,  superiore  ad  un  terzo  dei  giorni  festivi dell'anno. Nei
periodi nei quali i convittori non siano  presenti  nell'istituzione,
il    turno   notturno   e'   sospeso   salvo   comprovate   esigenze
dell'Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilita'
del personale;
f)  l'orario  notturno  va  dalle  ore  22  alle  ore  6  del  giorno
successivo.  Per turno notturno-festivo si intende  quello  che  cade
nel  periodo  compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6
del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore  6  del
giorno successivo.
4.3  -  Le  indennita', di turno sono determinate secondo gli importi
definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 puo', a
richiesta, essere escluso  dalla  effettuazione  di  turni  notturni.
Hanno  diritto  a  non  essere  utilizzate le donne dall'inizio dello
stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo
dei recupero entro l'ultimo giorno dei mese successivo  a  quello  in
cui si e' verificato il ritardo.
5.2  - In caso di mancato, recupero, attribuibile ad inadempienza del
dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione
cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro  o  frazione
non inferiori alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1  -  In  quanto  autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di
servizio sono retribuite.
6.2  -  Se  il  dipendente,  per  esigenze  di  servizio   e   previa
disposizioni  impartite,  presta  attivita'  oltre l'orario ordinario
giornaliero puo' richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero
di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo
compensativo   compatibilmente   con   le   esigenze    organizzative
dell'istituzione scolastica.
6.3  Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cu-
mulate  e  usufruite  nei  periodi  estivi  sempre   avuto   riguardo
primariamente alla funzionalita' e alla operativita' dell'istituzione
scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere
cumulate  oltre  l'anno  scolastico  di  riferimento  e devono essere
usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico
nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di
funzionalita' dell'istituzione scolastica. In  mancanza  di  recupero
delle  predette  ore,  per motivate esigenze di servizio o comprovati
impedimenti  del  dipendente,  le  stesse  devono   comunque   essere
retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1  -  L'orario di lavoro degli assistenti tecnici e' articolato nel
seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore
in compresenza del docente;
b) le restanti  12  ore  per  la  manutenzione  e  riparazione  delle
attrezzature  tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori
cui e' addetto, nonche' per la  preparazione  del  materiale  per  le
esercitazioni.
7.2  -  Nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita'  didattica  gli
assistenti tecnici verranno utilizzati in attivita'  di  manutenzione
del   materiale   tecnico-scientifico-informatico   dei   laboratori,
officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dell'orario di lavoro - 35 ore settimanali.
8.1   -   A  partire  dall'a.s.  1999/2000,  in  prima  applicazione,
destinatario  della  riduzione  dell'orario  di  lavoro  a   35   ore
settimanali, e' il personale adibito a regimi di orario articolati su
piu'  turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario  ordinario,
finalizzati  all'ampliamento  dei servizi all'utenza e/o comprendenti
particolari gravosita' delle seguenti Istituzioni scolastiche:
a) Istituzioni scolastiche educative;
b) Istituti con annesse aziende agrarie;
c) Scuole strutturate con orario di  servizio  giornaliero  superiore
alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
8.2  -  Sara' definito a livello di singola Istituzione scolastica il
numero, la tipologia  e  quant'altro  necessario  a,  individuare  il
personale  che  potra'  usufruire della predetta riduzione in base ai
criteri individuati al punto 8. del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1  -  Gli  istituti  relativi  all'orario  di  lavoro,  di  cui  ai
precedenti  commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di
singola istituzione scolastica sono improntate ai  principi  previsti
dall'art.6 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio
1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1    -    All'inizio    dell'anno   scolastico   il   responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali e  amministrativi  for-
mula  una  proposta  di  piano dell'attivita' inerente la materia del
presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto  al  POF  ed
espletate  le procedure di cui all'art.6 del C.C.N.L. adotta il piano
delle attivita'. La puntuale attuazione dello stesso e'  affidata  al
responsabile   amministrativo/direttore   dei   servizi   generali  e
amministrativi.
10.2 - Una volta concordata un'organizzazione dell'orario  di  lavoro
questa  non  potra'  subire  modifiche,  se  non in presenza di reali
esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame  con  le
OO.SS..
10.3  -  L'istituzione  scolastica  fornira'  a ciascun dipendente un
quadro riepilogativo del profilo orario  dell'interessato  contenente
gli  eventuali  ritardi  da  recuperare o gli eventuali crediti orari
acquisiti.