Art. 53
   RIDEFINIZIONE DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO,
                               TECNICO
                            E AUSILIARIO
1.  La  consistenza  degli   organici   provinciali   del   personale
amministrativo,  tecnico e ausiliario e' determinata con la procedura
stabilita dall'art.31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni.
La dotazione organica provinciale e' ripartita tra:
a) dotazioni di base d'istituto in relazione ai  carichi  di  lavoro,
(ad  esempio:  numero  degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna
istituzione, numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole
coordinate, durata  del  tempo  -  scuola,  attivita'  di  educazione
permanente e corsi di istruzione degli adulti);
b)  dotazioni  integrative  alle istituzioni di riferimento di reti o
consorzi di scuole per lo svolgimento  di  servizi  amministrativi  e
tecnici a favore delle scuole collegate o consorziate;
c)   assegnazioni   di   ulteriori  posti  alle  singole  istituzioni
scolastiche con particolare riguardo specifici progetti di  istituto,
particolari  situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate in
aree  a  rischio,  laboratori  anche  non  previsti  in  ordinamento,
attivita'  integrative extracurricolari, scuole con elevata frequenza
di immigrati, iniziative promosse  ed  organizzate  in  favore  degli
studenti di cui al D.P.R. 567/1996.
Sulla  materia  saranno  attivate  le  procedure previste dall'art.5,
comma 4, lett.a) del  C.C.N.L.  che  si  concluderanno  entro  il  30
novembre  1999, al fine di raggiungere l'accordo sulla distribuzione,
comma 4, lett.a) delle dotazioni di personale.