MOBILITA' Art. 54 MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA Principi generali 1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui all'art.15, comma 2, del C.C.N.L. e' improntata ai seguenti principi e criteri generali: a) Semplificazione e snellimento delle procedure attraverso la revisione delle operazioni all'interno delle fasi, anche mediante il riassestamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali, e la ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilita' annuale e dell'assegnazione provvisoria, alla luce della verifica della loro efficacia, b) La mobilita' territoriale e professionale mira a realizzare l'equilibrio tra le esigenze del personale docente, educativo ed ATA e la necessita' di conferire stabilita' al servizio e continuita' all'offerta formativa distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al funzionamento del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte nel sistema dell'istruzione. A conclusione del processo di dimensionamento delle scuole e della attuazione degli organici funzionali pluriennali delle istituzioni scolastiche, previsti dal D.P.R.233/98, e comunque a partire dall'anno scolastico 2001/2002, tale quadro di stabilita' trovera' una piu' compiuta realizzaione con riguardo sia alla mobilita' volontaria sia alla mobilita' d'ufficio. Nella direzione indicata, i meccanismi immediati piu' idonei ad assicurare il conferimento della mobilita'. e una stabilita' delle titolarita' sono: - mantenimento della titolarita' , per 1 anno, a richiesta dell'interessato, per i perdenti posto da trasferire d'ufficio, che verranno utilizzati anche in altro insegnamento o profilo coerente con il titolo di studio posseduto - ove non sia possibile nella stessa scuola di appartenenza - in scuole facenti parte dello stesso distretto territoriale; - limitazione per un biennio della, possibilita' di presentare domanda di mobilita' per coloro che siano stati soddisfatti relativamente alla prima preferenza del modulo domanda (ad eccezione della richiesta, come prima preferenza del codice sintetico di un'intera provincia o di un distretto comprendente piu' comuni); - promozione della stabilita' del servizio e della continuita' dell'offerta formativa, attraverso la garanzia di significative maggiorazioni di punteggio al personale che volontariamente assicuri la permanenza nell'istituto per un adeguato numero di anni. c) Equiparazione tra mobilita' territoriale interprovinciale e mobilita' professionale, dopo aver assicurato la mobilita' professionale per gli appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili in esubero, individuando soluzioni che salvaguardino una distribuzione equilibrata delle opportunita' tra mobilita' territoriale interprovinciale e mobilita' professionale. d) Attivazione della programmazione delle iniziative di formazione, riconversione riqualificazione di cui all'art.15, commi 4 e 5 del C.C.N.L., sulla base dell'anagrafe professionale da istituire e aggiornare periodicamente e dell'individuazione del presumibile fabbisogno di risorse. Come stabilito dal successivo comma 6 del medesimo art. 15, il personale che ha acquisito il titolo professionale mediante i suddetti percorsi formativi di riqualificazione e di riconversione, deve essere assegnato, anche d'ufficio, nell'insegnamento o al profilo coerente con il corso frequentato. e) Riconoscimento, per i passaggi di cattedra e di ruolo di tutti, i titoli professionali in possesso dei docenti, ivi comprese le abilitazioni all'insegnamento relative alle classi di concorso confluite in ambiti disciplinari. f) Attuazione dell'art. 1, comma 3, della L. 124/99, che esclude la possibilita', per i docenti neo assunti, di chiedere il trasferimento in altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici. g) Disciplina dell'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle condizioni e delle modalita' per l'esercizio delle precedenze nonche' determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilita' o al reclutamento. h) Disciplina della restituzione al ruolo di provenienza del personale transitato in altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo. 2. La contrattazione decentrata relativa alla mobilita' territoriale e professionale del personale della scuola per l'anno scolastico 2000/2001 viene avviata non oltre l'ultima decade del prossimo mese di settembre, 1999. Per dar corso agli accordi decentrati annuali l'Amministrazione fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le informazioni e utili alla verifica degli effetti degli istituti relativi alla mobilita'. 3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi principi e criteri generali del presente Contratto integrativo. La contrattazione specifica tiene conto delle peculiarita' degli insegnamenti e dei titoli artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti titoli sara' nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive, un'apposita commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento. La stessa contrattazione stabilisce modalita', procedure e termini per la composizione e la durata delle commissioni e ridefinisce i criteri per dar corso alla mobilita' professionale. 4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorita', il Ministro della Pubblica Istruzione puo' disporre il trasferimento o l'utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.