Art. 56 MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTARIA 1. Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme di mobilita' intercompartimentale, previste nell'intesa Governo-00.SS. dei 1997, e ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.29/93 e successive modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti i criteri e le modalita' per dar luogo alla mobilita' intercompartimentale del personale scolastico, come previsto dall'art. 15 comma 9 dei C.C.N.L.. 2. Al fine di offrire al personale scolastico le piu' vaste opportunita' di valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilita' intercompartimentale e' diretta a tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici. 3. Priorita' assoluta in tutte le procedure di mobilita' intercompartimentale e' garantita al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero. 4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art.33 comma 2 del D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione delle disposizioni di cui all'art.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula -accordi con le Amministrazioni, o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per il personale docente, educativo ed ATA., allo scopo di favorire le piu' ampie occasioni di mobilita' intercompartimentale del personale scolastico. 5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno: - la determinazione numerica dei posti da ricoprire e le sedi di servizio; - le funzioni e le mansioni da svolgere; - i titoli di studio richiesti ovvero la posizione ricoperta con riguardo alla corrispondenza delle qualifiche o profili su cui transitare; - l'inquadramento giuridico ed economico del personale all'atto del trasferimento, nonche', ove previste, le indennita' di prima sistemazione e il rimborso delle spese di trasferimento sostenute;. - eventuali specifiche professionalita' e/o esperienze particolari acquisite. 6. A seguito degli accordi, l'Amministrazione scolastica adotta il necessario provvedimento che attiva le procedure di mobilita' del personale che verra' graduato in base ai titoli di servizio, di stu- dio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto integrativo sulla mobilita' interna, in vigore. 7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., verra' data ampia pubblicizzazione. 8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine dell'anno scolastico, non e' consentita mobilita' verso altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d'anno scolastico. 9. E' consentito il rientro nella Amministrazione di precedente appartenenza, a condizione che risulti la disponibilita' del posto e comunque in misura non superiore al 10% dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilita' interna, solo in casi di esigenze particolari, debitamente documentate.