Art. 56
              MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTARIA
1. Nel quadro delle misure specifiche  atte  a  consentire  forme  di
mobilita'  intercompartimentale,  previste nell'intesa Governo-00.SS.
dei 1997,  e  ai  sensi  dell'art.33  del  D.Lgs.29/93  e  successive
modifiche  e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti
i  criteri  e   le   modalita'   per   dar   luogo   alla   mobilita'
intercompartimentale   del   personale   scolastico,   come  previsto
dall'art.  15 comma 9 dei C.C.N.L..
2.  Al  fine  di  offrire  al  personale  scolastico  le  piu'  vaste
opportunita'   di   valorizzazione   del   proprio  ruolo  sociale  e
professionale, la mobilita' intercompartimentale e' diretta  a  tutto
il   personale   in   servizio,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, ivi compreso il personale utilizzato in altri  compiti
ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici.
3.   Priorita'   assoluta   in   tutte   le  procedure  di  mobilita'
intercompartimentale   e'   garantita   al    personale    scolastico
appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art.33 comma
2  del  D.Lgs.n.29/93  e  successive  modifiche  e  integrazioni e in
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.15  comma  9  del
C.C.N.L.,  stipula  -accordi  con le Amministrazioni, o Enti Pubblici
che segnalino vacanze di posti in profili o qualifiche corrispondenti
a quelle esistenti nella scuola, per il personale docente,  educativo
ed  ATA., allo scopo di favorire le piu' ampie occasioni di mobilita'
intercompartimentale del personale scolastico.
5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
- la determinazione numerica dei posti da  ricoprire  e  le  sedi  di
servizio;
- le funzioni e le mansioni da svolgere;
-  i  titoli  di  studio  richiesti ovvero la posizione ricoperta con
riguardo alla  corrispondenza  delle  qualifiche  o  profili  su  cui
transitare;
-  l'inquadramento  giuridico ed economico del personale all'atto del
trasferimento,  nonche',  ove  previste,  le  indennita'   di   prima
sistemazione e il rimborso delle spese di trasferimento sostenute;.
-  eventuali  specifiche  professionalita' e/o esperienze particolari
acquisite.
6. A seguito degli accordi, l'Amministrazione  scolastica  adotta  il
necessario  provvedimento  che  attiva  le procedure di mobilita' del
personale che verra' graduato in base ai titoli di servizio, di  stu-
dio  ed  alle  esigenze  di  famiglia, con i punteggi stabiliti dalle
tabelle di valutazione relative ai trasferimenti a domanda,  allegate
al contratto integrativo sulla mobilita' interna, in vigore.
7.  A  tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie
del C.C.N.L., verra' data ampia pubblicizzazione.
8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine
dell'anno  scolastico,  non  e'  consentita  mobilita'  verso   altra
Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d'anno scolastico.
9.  E'  consentito  il  rientro  nella  Amministrazione di precedente
appartenenza, a condizione che risulti la disponibilita' del posto  e
comunque in misura non superiore al 10% dei posti disponibili dopo le
operazioni   di   mobilita'   interna,   solo  in  casi  di  esigenze
particolari, debitamente documentate.