Art. 58
         DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. In tutte le unita' scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono
eletti  o  designati  nell'ambito  delle   rappresentanze   sindacali
unitarie  i  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel
numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino  a  200
dipendenti  e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con piu'
di 200 dipendenti fino a 1000. In  attesa  della  costituzione  delle
Rappresentanze   Sindacali,   Unitarie  (RSU)  i  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza vengono eletti  o  designati  nell'ambito
delle  Rappresentanze  Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali
RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica
di  RLS  secondo  le  modalita'  previste  dal  contratto  collettivo
nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.
2.   Con   riferimento   alle  attribuzioni  del  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza, la cui  disciplina  e'  contenuta  negli
artt.   18   e   19   del   D.Lgs.626/94,  le  parti  a  solo  titolo
esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  ha  diritto  di
accesso  ai  luoghi  di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla
legge; egli segnala preventivamente al capo di istituto le visite che
intende effettuare negli ambienti  di  lavoro;  tali  visite  possono
svolgersi   congiuntamente   con  il  responsabile  del  servizio  di
prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.Lgs.626/94 prevede l'obbligo da  parte  del  capo  di
istituto  di  consultare  il  rappresentante  dei  lavoratori  per la
sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire  la
sua  effettivita'  e  tempestivita';  pertanto  il  capo  di istituto
consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  su  tutti
quegli  eventi  per  i  quali  la  disciplina  legislativa prevede un
intervento  consultivo  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza;  in  occasione  della  consultazione il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza  ha  facolta'  di  formulare  proposte  e
opinioni  sulle  tematiche oggetto di consultazione; la consultazione
deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti,  devono
essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. Questi conferma l'avvenuta consultazione
apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il rappresentante dei
lavoratori  per  la  sicurezza  e'  consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione,  sul  piano
di  valutazione  dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nell'istituzione scolastica; e' altresi' consultato
in merito all'organizzazione  della  formazione  di  cui  all'art.22,
comma 5 del D.Lgs.626/94;
c)  Il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di
ricevere  le  informazioni  e   la   documentazione   relativa   alla
valutazione  dei  rischi e alle misure di prevenzione, nonche' quelle
inerenti le sostanze e  i  preparati  pericolosi,  1e  macchine,  gli
impianti,  l'organizzazione  del  lavoro e gli ambienti di lavoro, la
certificazione relativa all'idoneita' degli edifici, agli infortuni e
alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni  provenienti
dal servizi di vigilanza;
d)  il  capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e' tenuto a  fornire  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione  richiesta;  il  rappresentante  dei lavoratori per la
sicurezza e'  tenuto  a  fare  delle  informazioni  e  documentazione
ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e)  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla
formazione specifica prevista  all'art.  19,  comma  1,  lett.G)  del
D.Lgs.n.626  citato;  la formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i
contenuti della formazione sono quelli previsti  dal  D.Lgs.626/94  e
dal  Decreto  Ministro del Lavoro dei 16/1/1997; in sede di organismo
paritetico possono essere proposti percorsi formativi  aggiuntivi  in
considerazione di particolari esigenze;
f)  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non puo' subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria  attivita'
e  nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per
le rappresentanze sindacali;
g)    per  l'espletamento  dei  compiti   di   cui   all'art.19   del
D.Lgs.626/94,  i  rappresentanti  per  la sicurezza oltre ai permessi
gia' previsti per le rappresentanze  sindacali,  utilizzano  appositi
permessi   retribuiti   orari   pari   a   40   ore  annue  per  ogni
rappresentante; per l'espletamento e  gli  adempimenti  previsti  dai
punti  b),  c),  d),  g),  i), ed l) dell'art. 19 dei D.Lgs.626/94 il
predetto monte-ore e l'attivita' sono considerati tempo di lavoro.