Art. 58 DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 1. In tutte le unita' scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con piu' di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze Sindacali, Unitarie (RSU) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996. 2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina e' contenuta negli artt. 18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato; b) laddove il D.Lgs.626/94 prevede l'obbligo da parte del capo di istituto di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettivita' e tempestivita'; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; e' altresi' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5 del D.Lgs.626/94; c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonche' quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, 1e macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneita' degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dal servizi di vigilanza; d) il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione; e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all'art. 19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro dei 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.Lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi gia' previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 dei D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e l'attivita' sono considerati tempo di lavoro.