FORMAZIONE
                               Art. 6
                          LA CONTRATTAZIONE
1. Con il contratto integrativo nazionale di durata  quadriennale  si
definiscono  gli  obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle
risorse e gli orientamenti per l'organizzazione della formazione  deL
personale  della  scuola,  compreso  il  personale  delle  Accademie,
Conservatori di Musica e delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa  nazionale  si  definiscono,
con  cadenza  annuale,  i  criteri  di  utilizzazione  delle  risorse
disponibili per la formazione in ciascun esercizio finanziario  e  si
individuano  le  modalita'  di  verifica  dei risultati conseguiti in
termini di miglioramento dell'attivita' formativa. Per l'anno l99  il
contratto  integrativo  annuale in materia di formazione e' contenuto
nel successivo art. 24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del  contratto
integrativo  annuale,  il  Ministro  emana,  comunque non oltre il 31
ottobre dell'anno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione
del personale.
4.  Nell'ambito  della  contrattazione  decentrata  provinciale,   da
definire  entro  30  giorni dall'emanazione della Direttiva, le parti
definiscono le priorita' e i criteri per le  iniziative  territoriali
dI  formazione tenendo conto delle tipologie del personale e di campi
particolari  di  intervento,  includendo  misure  di  sostegno   alla
progettualita' delle scuole.
5.  Per accrescere l'efficacia deL sistema di relazioni sindacali nel
settore  della  formazione  alla   sede   unica   di   contrattazione
corrisponde  un'unica  unita'/struttura  dell'amministrazione  per il
livello periferico e per il livello centrale.