ART. 7
             LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
1.  L'amministrazione  scolastica,   con   le   risorse   finanziarie
annualmente  disponibili,  ha l'obbligo di costruire progressivamente
un sistema di opportunita' formative, articolato e  di  qualita'.  La
formazione  e'  una  risorsa  strategica  per  il miglioramento della
scuola e, come tale, e' un diritto degli  insegnanti,  del  personale
educativo e ATA e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e
la  crescita  professionale  del  personale,  in relazione anche alle
trasformazioni  e   innovazioni   in   atto,   la   riconversione   e
riqualificazione  in  rapporto  alla  mobilita' professionale nonche'
all'ampliamento   delle   opportunita'   professionali   offerte   al
personale.    La  formazione  degli insegnanti tiene conto della loro
formazione iniziale, del profilo professionale cosi' come individuato
nel C.C.N.L. e comprendo la formazione in ingresso e la formazione in
servizio.  Per  il  personale  ATA  la   formazione   e'   funzionale
all'attuazione   dell'autonomia   e   alla   crescita   professionale
nell'ambito  della  riorganizzazione  dei   servizi   amministrativi,
tecnici   e   generali,  soprattutto  in  relazione  ai  processi  di
informatizzazione.   La formazione dei  dirigenti  scolastici  ha  lo
scopo  di  arricchire  le competenze necessarie per la gestione della
scuola dell'autonomia.
3.  Nel  quadro  dei  processi  di  innovazione,  la  formazione,  la
riqualificazione  e la riconversione professionale sono orientate, in
particolare,      all'attuazione      dell'autonomia      scolastica,
all'innovazione     metodologico    -    didattica,    all'espansione
dell'istruzione  (obbligo  scolastico,   obbligo   formativo,   post-
secondario),  allo  sviluppo  deL  sistema  integrato di formazione e
lavoro, all'educazione degli adulti e alla  formazione  continua.  Al
personale  della  scuola  viene  data  la  possibilita'  di  definire
percorsi  di  crescita  professionale,  anche  con  opportunita'   di
carattere individuale.
4.  LA formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica
e'   rivolta   ad   una    ulteriore    qualificazione    nell'ambito
dell'aggiornamento  disciplinare,  nonche'  ad  offrire  momenti  per
l'attivita'  di  ricerca  e  di  ricerca-azione.    Le  attivita'  di
formazione  possono  essere  svolte sia all'interno delle istituzioni
anche come interscambio di esperienze, oppure in  collaborazione  con
le  Universita'  o  altri  soggetti  nazionali  e  internazionali che
abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo  attivi  e  passivi  del
processo  di  formazione  e  possono  quindi  assumere  incarichi  in
qualita' di formatori.