Art. 9
           OSSERVATORIO DI ORIENTAMENTO E DI MONITORAGGIO
1. L'Osservatorio e' una struttura di orientamento e di  monitoraggio
della  formazione in relazione all'arricchimento professionale legato
alle   trasformazioni   di   sistema,   alla   riconversione,    alla
riqualificazione e alla mobilita' professionale.
2. L'Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, e' sede di
iniziativa   e  decisione  bilaterale;  e'  un  organismo  paritetico
composto da un rappresentante per ciascuna delle  OOSS  del  comparto
firmatarie  del  C.C.N.L.  e  da  un  pari  numero  di rappresentanti
dell'amministrazione. In sede di primo incontro i membri  definiscono
le modalita' di organizzazione e di funzionamento.
3. L'Osservatorio puo' avvalersi dei contributo di esperti.
4.  I  compiti,  dell'Osservatorio sono definiti dall'art. 12 comma 4
del C.C.N.L.
5.  L'Osservatorio  viene  costituito,  con  apposito   decreto   del
Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto
integrativo    nazionale.    Successivamente   l'osservatorio   sara'
funzionalmente decentrato a livello regionale. Il Ministero assicura,
riservando specifiche risorse a tale scopo, le condizioni  di  lavoro
per l'Osservatorio.