Art. 9 OSSERVATORIO DI ORIENTAMENTO E DI MONITORAGGIO 1. L'Osservatorio e' una struttura di orientamento e di monitoraggio della formazione in relazione all'arricchimento professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e alla mobilita' professionale. 2. L'Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, e' sede di iniziativa e decisione bilaterale; e' un organismo paritetico composto da un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. In sede di primo incontro i membri definiscono le modalita' di organizzazione e di funzionamento. 3. L'Osservatorio puo' avvalersi dei contributo di esperti. 4. I compiti, dell'Osservatorio sono definiti dall'art. 12 comma 4 del C.C.N.L. 5. L'Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale. Successivamente l'osservatorio sara' funzionalmente decentrato a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l'Osservatorio.