IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno;
Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con
modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il
rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno;
Visto l'art. 24, commi 5 e 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del
Mezzogiorno;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che
demanda al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, secondo le direttive del C.I.P.E., l'attivita'
istruttoria prevista dal predetto art. 11;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti
per l'economia", che all'art. 9 ha autorizzato la spesa di 1.000
miliardi di lire per il completamento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge n.
784/1980;
Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73, art. 2, commi 4 e 6, recante
norme accelerative del programma di metanizzazione;
Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante tra l'altro
misure in materia di investimenti, di incentivi all'occupazione,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali;
Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986
e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello
stesso in due interventi operativi, e segnatamente un triennio ed un
successivo biennio, sulla base delle risorse finanziarie stanziate;
Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989, con la quale sono
stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di
finanziamento relative al programma di metanizzazione del
Mezzogiorno, ed assegnate, su base regionale, le risorse finanziarie,
nonche' reso disponibile l'importo di 65 miliardi di lire a valere
sugli stanziamenti destinati alla metanizzazione del Mezzogiorno per
una prima anticipazione del programma di metanizzazione della regione
Sardegna relativamente alla realizzazione delle reti nelle citta'
capoluogo, da esercire, in via transitoria, ad aria propanata;
Vista la propria delibera del 27 aprile 1984, concernente fra
l'altro la concessione di proroghe del termine di presentazione del
primo stato di avanzamento dei lavori e di quello previsto per il
loro completamento e per l'inizio dell'esercizio;
Viste le proprie delibere del 30 luglio 1991 e del 12 agosto 1992,
del 7 aprile 1993 e del 16 marzo 1994 con le quali sono stati
definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento
relative al programma generale di metanizzazione, sono state
assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono
state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;
Vista la propria delibera del 25 marzo 1992 concernente la
realizzazione delle reti di distribuzione del gas nei capoluoghi
provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, da esercire in
via transitoria con miscela aria-G.P.L.;
Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, con la quale sono
stati definiti i criteri per la ripartizione dei finanziamenti
relativi al programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed avviato il
programma di metanizzazione della regione Sardegna relativamente ad
una prima anticipazione delle reti nelle citta' capoluogo di
Cagliari, Sassari ed Oristano;
Vista l'intesa istituzionale di programma tra il Governo della
Repubblica e la regione autonoma della Sardegna approvata dal
C.I.P.E. in data 19 febbraio 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1999, ed in particolare l'accordo di
programma quadro per la metanizzazione, per l'attuazione del quale
sono stati assegnati a titolo di dotazione finanziaria lire 250
miliardi, di cui lire 100 miliardi a valere sulla legge n. 402/1994 e
lire 150 miliardi a valere sulla legge n. 266/1997, secondo la
finalizzazione di spesa di cui al punto 1 della delibera di questo
Comitato del 6 maggio 1998, sostituita integralmente dalla presente
delibera;
Vista la proposta trasmessa dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - D.G.E.R.M. - in data 22 giugno 1999
con nota n. 213687;
Considerato che diversi comuni inclusi nel Programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno sono stati ammessi a beneficiare di
agevolazioni finanziarie nell'ambito di leggi regionali e che, per
effetto di queste leggi, si renderanno disponibili risorse
finanziarie a vantaggio di altre regioni;
Considerato che i suddetti comuni appartengono nella quasi
totalita' alla regione Abruzzo e che nella medesima regione, per
effetto delle leggi regionali n. 25/1995 e n. 115/1996, restano da
metanizzare, per il completamento del Programma generale, un numero
esiguo di comuni appartenenti al "Biennio operativo", con conseguente
limitato impegno finanziario;
Considerato che la regione Sicilia ha inserito nel P.O.P. Sicilia
1994-1999 una misura per la metanizzazione dei comuni ricadenti nel
proprio territorio, con un contributo a carico del F.E.S.R. pari a
85,6 miliardi di lire, ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Considerato che il Governo in data 5 maggio 1999, nell'ambito dello
stanziamento previsto dall'art. 9, comma 5, della legge n. 266/1997,
si e' impegnato a destinare la somma di 25 miliardi di lire alla
regione Sicilia essendo l'unica regione ad avere approntato un piano
di riprogrammazione ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
Ritenuto di dover apportare i necessari approfondimenti in ordine
al completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del
centronord propedeutici alla delibera di riparto delle risorse che
questo Comitato adottera' entro il corrente anno;
Ritenuta la necessita' di definire le nuove procedure per la
concessione dei contributi previsti dalla legge n. 266/1997, art. 9,
sopra citato, nonche' di rielaborare i parametri assunti per la
ripartizione regionale dei fondi disponibili, sulla base del grado di
penetrazione del metano in rapporto alla popolazione residente;
Ritenuta altresi' la necessita' di stabilire i termini per la
presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni inclusi
negli elenchi allegati alle delibere di questo Comitato del 18
dicembre 1986, 11 febbraio 1988 e successive modifiche ed
integrazioni;
Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Delibera:
Punto 1.
L'importo di lire 1.000 miliardi, di cui all'art. 9 della legge 7
agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e' finalizzato al completamento del programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno, previsto dall'art. 11
della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed
integrazioni, secondo le priorita' indicate al successivo punto 10.
Di detto importo, la somma di lire 30 miliardi e' riservata per
lire 24 miliardi ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge
31 marzo 1998, n. 73, e per lire 6 miliardi ai soggetti di cui al
medesimo articolo, comma 6, nei limiti della quota parte del
contributo comunitario non piu' riconoscibile dalla Unione europea,
previsto dai predetti commi.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad erogare le suddette
quote, previa verifica delle condizioni previste dai sopracitati
commi 4 e 6.
I comuni o i concessionari, nonche' l'ENI S.p.a. invieranno alla
Cassa depositi e prestiti apposita domanda corredata da idonea
dichiarazione attestante l'avvenuta surroga dei mezzi finanziari
occorrenti per il completamento dell'opera, ai sensi del comma 6,
dell'art. 2 della legge n. 73/1998. La stessa dichiarazione dovra'
essere inviata anche al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Su richiesta della Cassa depositi e prestiti, il Ministero del
tesoro versera' alla medesima, su appositi conti correnti di
tesoreria, la citata somma di 30 miliardi di lire.
La restante somma di lire 970 miliardi e' destinata:
al finanziamento delle reti urbane di distribuzione per lire 695
miliardi, di cui lire 595 miliardi per contributi in conto capitale e
lire 100 miliardi per contributi in conto interessi, salvo
compensazioni;
alla realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche
di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai
fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 4,
numero 3), della legge n. 784/1980, per lire 100 miliardi;
all'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna,
in attuazione dell'accordo di programma quadro per la metanizzazione
richiamato nelle premesse che viene riportato nell'allegato 1, per
lire 150 miliardi;
alla regione Sicilia, che ha inserito nel P.O.P. 1994-1999 gli
interventi di metanizzazione ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lire 25 miliardi.
Su richiesta della Cassa depositi e prestiti, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica versera' alla
medesima, su appositi conti correnti di tesoreria, le relative somme.
A questo fine e' autorizzata:
a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto
capitale, con un minimo del 30% e fino ad un massimo del 50% della
spesa preventivata per la realizzazione delle opere di distribuzione
urbana e territoriale del gas metano, ovvero per la trasformazione o
l'ampliamento di reti gia' esistenti;
b) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto
interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3%, per
un ulteriore ammontare dal 15% al 25% della spesa preventivata per la
realizzazione delle opere indicate al punto a);
c) in, luogo del beneficio di cui al punto b), la concessione al
concessionario di contributi in conto interessi per l'assunzione di
mutui decennali accordati dalle banche, secondo quanto stabilito al
successivo punto 8. Qualora il concessionario non intenda avvalersi
della facolta' prevista dall'art. 9, comma 4, della legge n. 266/1997
ovvero il contratto di mutuo non venga perfezionato, sara' comunque
riconosciuto al comune, e in suo nome e per conto al concessionario,
un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo
in conto interessi di cui al precedente punto b), determinato in
valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro
del tesoro del 30 ottobre 1982;
d) la concessione di contributi in conto capitale, come previsto
dall'art. 11, comma 4, punto 3) della legge n. 784/1980, e successive
modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di adduttori
secondari e di collegamenti dei bacini aventi caratteristiche di
infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai
fini dell'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
I criteri per la determinazione dei contributi e dei mutui sono
contenuti nella griglia parametrica di cui all'allegato 2 alla
presente delibera, che sostituisce, a tutti gli effetti, quella di
cui all'allegato 5 alla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio
1988.
Punto 2.
Per quanto riguarda gli adduttori secondari ed i collegamenti dei
bacini, le relative opere dovranno essere realizzate in stretta
correlazione con i tempi di esecuzione delle reti urbane, al fine di
assicurare le forniture di gas nei tempi previsti.
Punto 3.
I comuni inclusi nel programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, di cui alle delibere di questo Comitato del 18 dicembre
1986, 11 febbraio 1988, e successive modifiche ed integrazioni,
possono presentare domanda di contributo secondo i tempi e le
modalita' previste dalla presente delibera.
Non sono ammessi a finanziamento i progetti per i quali sono gia'
stati concessi contributi statali o regionali.
Punto 4.
I comuni inseriti nell'allegato 4 alla delibera di questo Comitato
dell'11 febbraio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, che
abbiano presentato il progetto definitivo dell'opera entro la data
del 30 settembre 1989 e regolarizzata la documentazione
amministrativa entro i termini fissati con delibera di questo
Comitato del 12 agosto 1992, devono far pervenire - entro quattro
mesi dalla data di pubblicazione della stessa - al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa
depositi e prestiti, apposita domanda volta ad ottenere i contributi
nazionali nella misura prevista dalla griglia di cui all'allegato 2
alla presente delibera. In presenza di gestione tramite
concessionario, i comuni devono altresi' esplicitare, nella domanda
di finanziamento, la richiesta di concessione del contributo di cui
al punto 1, lettera c), secondo capoverso.
La domanda di contributo deve essere corredata:
del progetto definitivo dell'opera - con doppia copia del computo
metrico estimativo - da rielaborare con riguardo all'assetto della
rete nazionale dei metanodotti, tenendo conto di sopravvenute
esigenze di carattere normativo, economico e tecnico, con particolare
riferimento alle norme sulla sicurezza e salute nei cantieri. Tale
progetto non potra' prevedere un costo complessivo superiore a quello
originariamente indicato;
della documentazione indicata nella "Normativa generale per la
presentazione da parte dei comuni, loro consorzi e concessionari
delle domande di ammissione ai benefici di legge nonche' per
l'esecuzione e il collaudo delle opere", allegata alla circolare del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 5317 del
6 luglio 1988, in quanto applicabile e tenendo conto delle successive
modifiche normative.
Nel caso di comuni appartenenti a bacini di utenza, nell'atto di
approvazione del progetto deve essere confermata "l'adesione al
bacino di utenza", secondo l'assetto riportato nell'elenco bacini di
utenza di cui all'allegato 1 alla delibera di questo Comitato del 18
dicembre 1986, e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali
modifiche dell'assetto dei bacini di utenza devono essere
preventivamente valutate dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. In tal caso, i comuni che hanno scelto la
gestione "diretta", compresi quelli che hanno gia' ottenuto il
nullaosta del Ministero dell'industria, devono produrre le delibere
di "assenso all'accesso" da parte di tutti i comuni costituenti il
bacino prescelto.
Punto 5.
I comuni di Reggio Calabria e di Nuoro, nonche' i comuni inseriti
nell'elenco bacini di utenza, di cui all'allegato 1 alla delibera di
questo Comitato del 18 dicembre 1986, classificati come metanizzabili
nel successivo biennio operativo, ai sensi delle delibere 11 febbraio
1988 e 30 luglio 1991, purche' appartenenti a bacini di utenza gia'
parzialmente finanziati nel triennio operativo, o che risuiteranno
tali a completamento del triennio medesimo, che intendano avvalersi
dei benefici previsti dalla presente delibera, devono far pervenire -
entro otto mesi dalla data di pubblicazione della stessa - al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
alla Cassa depositi e prestiti la domanda di contributo, corredata
della documentazione prevista al precedente punto 4.
I suddetti comuni sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni
previste al precedente punto 4, terzo capoverso, nei casi in esso
indicati.
Punto 6.
Tutti gli altri comuni inseriti nel programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno, che intendano avvalersi dei benefici
previsti dalla presente delibera, devono far pervenire - entro dodici
mesi dalla data di pubblicazione della stessa - al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa
depositi e prestiti, la domanda di contributo, corredata della
documentazione prevista al precedente punto 4.
I suddetti comuni sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni
previste al precedente punto 4, terzo capoverso, nei casi in esso
indicati.
Punto 7.
I comuni inclusi nel programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, il cui intervento sia stato ammesso a beneficiare di
agevolazioni finanziarie nell'ambito di leggi regionali, possono
richiedere i contributi previsti dalla presente delibera nella misura
massima indicata nella griglia parametrica di cui all'allegato 1),
limitatamente alla realizzazione delle cabine di prelievo,
decompressione e misura, nonche' delle opere di trasporto in media
pressione del gas metano (feeder), che colleghino le suddette cabine
al primo gruppo urbano di riduzione della pressione ovvero, nei casi
in cui sia prevista l'alimentazione per estensione da altro comune,
le opere in media pressione funzionali ai suddetti collegamenti. Tali
opere non debbono aver ottenuto la concessione di contributi
regionali.
La domanda di contributo - corredata della documentazione prevista
al precedente punto 4 - deve essere inoltrata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa
depositi e prestiti entro otto mesi dalla data di pubblicazione della
presente delibera.
Punto 8.
Al fine di ottenere le agevolazioni di cui all'art. 9, quarto comma
della legge n. 266/1997 (punto 1, lettera c) della presente
delibera), i concessionari per la costruzione e gestione delle opere
di metanizzazione presentano ai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica apposita istanza - entro i termini indicati
ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7 - contestualmente alla domanda dei
comuni o loro consorzi di ammissione ai benefici di cui al punto 1,
lettere a) e c), secondo capoverso, inviandone copia alla banca
prescelta.
Con la richiesta di mutuo, alla banca deve essere trasmessa anche
copia della documentazione elencata al punto 4 della presente
delibera.
Il Ministero dell'industria effettuata l'istruttoria
tecnicoeconomica preliminare del progetto entro i sei mesi successivi
ai termini ultimi di presentazione delle istanze di finanziamento di
cui ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7, trasmette le risultanze al
concessionario ed alla banca, specificando la spesa ammissibile alle
agevolazioni di legge e le percentuali di contribuzione con i
relativi importi.
La banca finanziatrice effettua la propria istruttoria entro
quattro mesi dalla data di ricezione dell'istruttoria del Ministero
dell'industria, dandone comunicazione al concessionario, e invia ai
Ministeri dell'industria e del tesoro copia del contratto di mutuo.
Il mutuo, stipulato nel rispetto dei limiti individuati nella
istruttoria del Ministero dell'industria, non puo' avere durata
complessiva superiore a dieci anni compreso il periodo di
preammortamento ed e' perfezionato al tasso di riferimento per il
settore industriale vigente alla data della stipula.
In caso di mancato perfezionamento dell'operazione, la banca ne da'
comunicazione ai Ministeri dell'industria, del Tesoro e al
concessionario.
Il Ministero dell'industria, determinato l'importo del contributo
in conto interessi secondo le modalita' di cui al successivo comma,
individua il nuovo quadro finanziario del progetto e trasmette -
entro un mese dalla comunicazione della banca relativa alla stipula
del contratto di mutuo ovvero ai suo mancato perfezionamento -
l'istruttoria definitiva alla Cassa depositi e prestiti, al comune,
al concessionario, alla banca e al Ministero del tesoro, il quale
emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni entro tre
mesi dalla data di ricezione della suddetta istruttoria e ne invia
copia alle amministrazioni interessate nonche' alla banca e al
concessionario.
Il contributo in conto interessi, da corrispondere ai concessionari
presso la banca finanziatrice, e' determinato:
per il periodo di preammortamento, in misura pari alla differenza
tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento per il settore
industriale vigente alla data della stipula del contratto di mutuo e
gli interessi calcolati in base al tasso del 2%, posto a carico dei
concessionari a norma del comma 4 dell'art. 9 della legge n.
266/1997;
per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra
le rate di ammortamento calcolate sulla base del suddetto tasso di
riferimento per il settore industriale vigente alla data della
stipula del contratto e le rate di ammortamento calcolate sulla base
del citato tasso del 2% a carico dei concessionari.
Il contributo sugli interessi di ammortamento viene attualizzato ai
tasso di riferimento per il settore industriale sopracitato, all'uopo
decurtato della quota relativa al diritto di commissione e di un
ulteriore punto percentuale.
Resta a carico dei concessionari l'eventuale differenza tra
l'importo del finanziamento agevolabile individuato nell'istruttoria
preliminare del Ministero dell'industria e l'importo concesso dalla
banca.
La banca eroga il finanziamento a stato di avanzamento lavori
(SAL), e a fronte della presentazione della documentazione attestante
lo stato finale di spesa, corredata da dichiarazione giurata del
direttore dei lavori in ordine alla regolare esecuzione dell'opera e
alla veridicita' delle voci esposte. Ad avvenuta erogazione del
saldo, la banca ne da' comunicazione ai Ministero del Tesoro -
Dipartimento del tesoro ed al Ministero dell'industria - Direzione
generale energia e risorse minerarie.
Il Ministero del tesoro, previa presentazione da parte della banca
di copia della sopracitata documentazione attestante lo stato finale
di spesa, eroga al concessionario, il quale provvede ad indicare allo
stesso Ministero le modalita' di versamento presso la banca
finanziatrice, il 70% del contributo in conto interessi di
ammortamento attualizzato.
Il restante 30% del suddetto contributo viene erogato ad avvenuta
emissione da parte del Ministero del tesoro, del decreto di
approvazione delle risultanze tecnicoeconomiche finali
dell'intervento di metanizzazione.
Il contributo sugli interessi di preammortamento viene riconosciuto
nel periodo previsto dall'istruttoria definitiva del Ministero
dell'industria per l'esecuzione dei lavori, e' corrisposto in
relazione alle somme effettivamente erogate in detto periodo ed e'
liquidato per intero unitamente al 70% del contributo sugli interessi
di ammortamento.
Punto 9.
Le domande presentate oltre i suddetti termini, o che non siano
regolarmente corredate della documentazione prescritta, non saranno
ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla presente
delibera.
Punto 10.
I contributi previsti dalla presente delibera sono attribuiti - ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 266/1997 - nell'ordine:
a) al comune di Reggio Calabria, per la realizzazione della nuova
rete di distribuzione comunale del gas metano. A detta iniziativa si
applicheranno i limiti massimi di agevolazione in termini di
contributo in conto capitale e di mutuo agevolato previsti dalla
griglia parametrica di cui all'allegato 1) alla presente delibera,
fino ad un massimo di 45 miliardi di lire. All'intervento non si
applica il punto 3) di cui alla delibera di questo Comitato del 21
dicembre 1989; al comune di Nuoro, per la realizzazione della nuova
rete di distribuzione comunale del gas metano da esercire, in via
transitoria, con miscela aria-G.P.L.
A detta iniziativa si applicheranno i limiti massimi di
agevolazione in termini di contributo in conto capitale e di mutuo
agevolato previsti dalla griglia parametrica di cui all'allegato 1)
alla presente delibera, fino ad un massimo di 10 miliardi di lire;
b) ai comuni di cui ai punti 4 e 7, nonche' ai comuni della regione
Abruzzo compresi nel programma generale di metanizzazione, ma esclusi
dai finanziamenti regionali, con priorita' per quelli che presentino
progetti gia' realizzati, in corso di esecuzione o immediatamente
eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 266/1997;
c) ai comuni di cui ai punto 5, con priorita' per quelli che
presentino progetti gia' realizzati, in corso di esecuzione o
immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge
n. 266/1997, nei limiti degli stanziamenti che saranno attribuiti ad
ogni singola regione ripartendo le disponibilita' che residueranno
dall'approvazione degli interventi di cui ai precedenti punti a) e
b), con riferimento alla "Tabella di ripartizione regionale" di cui
all'allegato 3 alla presente delibera, che ne costituisce parte
integrante, elaborata in proporzione alla popolazione residente al
1995 nei comuni interessati. Eventuali residui sugli stanziamenti
cosi' attribuiti potranno essere ridistribuiti tra le regioni;
d) ai comuni di cui ai punto 6, con priorita' per quelli che
presentino progetti gia' realizzati, in corso di esecuzione o
immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge
n. 266/1997.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
procedera' all'istruttoria delle domande a valere sulle risorse rese
disponibili dalla presente delibera e su quelle residuate da
precedenti stanziamenti. Nell'esame delle domande dovra' darsi
preferenza a quei comuni gia' dotati di allaccio ai metanodotti, o la
cui alimentazione sia prevista in estensione da altri impianti.
Punto 11.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e
dai loro concessionari, per gli interventi di cui ai punti 5, 6 e 7,
nonche' dai comuni di Reggio Calabria e di Nuoro, dalla data di
entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativamente
alle seguenti voci:
progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri e collaudo;
terreni;
spese per la realizzazione della rete di distribuzione, nonche'
delle opere accessorie, ivi compresi i materiali e le strumentazioni;
spese per allacciamento ai metanodotti.
Punto 12.
I comuni singoli o i comuni in bacino unitariamente, che intendono
mutare la gestione diretta in concessione, devono far pervenire
apposita domanda al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti entro
sessanta giorni dalla data di invio delle risultanze dell'istruttoria
tecnica di ammissione ai benefici di legge relative al progetto
presentato, purche' non risultino gia' concessi - da parte della
Cassa depositi e prestiti - i relativi mutui. Entro ulteriori
centoventi giorni dovra' essere prodotta adeguata documentazione per
l'adozione degli specifici atti di modifica.
Punto 13.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
autorizzare modifiche dell'assetto dei bacini di utenza, anche in
deroga a quanto previsto al punto 5, comma 1, della delibera di
questo Comitato del 18 dicembre 1986, limitatamente a quei comuni
inseriti in bacino di utenza che abbiano gia' beneficiato delle
agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 784/1980 e che non
abbiano ancora provveduto alla costituzione del consorzio o alla
stipula della convenzione con unico operatore, nonche' procedere
all'approvazione degli atti di collaudo per l'emissione del decreto
finale di accertamento della spesa.
La rinuncia di uno o piu' comuni facenti parte di un bacino di
utenza alle agevolazioni finanziarie, non pregiudica il diritto ai
contributi di legge per gli altri comuni, anche in mancanza dei
requisiti previsti per la costituzione del bacino stesso. In tal
caso, l'ammissione ai benefici di cui alla presente delibera avverra'
in subordine rispetto ai comuni facenti parte di bacini di utenza in
possesso di tali requisiti.
Punto 14.
I comuni di Cagliari e Sassari possono richiedere i contributi
previsti dalla presente delibera nella misura massima indicata nella
griglia parametrica di cui all'allegato 2, relativamente ai secondi
lotti funzionali delle reti di distribuzione del gas. Alla suddetta
spesa si fara' fronte sia con le risorse finanziarie ancora
disponibili a valere sullo stanziamento di 65 miliardi di lire di cui
alla delibera di questo Comitato del 25 marzo 1992 e sia,
eventualmente, a valere sullo stanziamento di 150 miliardi di lire
previsto al precedente punto 1 per l'avvio del programma di
metanizzazione della regione Sardegna.
Punto 15.
Il comma 2, punto 1) della delibera di questo Comitato del 27
aprile 1984 e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
concedere - su motivata e documentata richiesta - proroghe del
termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei
lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro ai fini della
emissione del decreto di accertamento finale della spesa".
Le disposizioni fissate da precedenti delibere - riguardanti il
termine per la presentazione del primo stato di avanzamento dei
lavori - sono abrogate.
Punto 16.
Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti - a fronte dei
lavori di realizzazione delle opere ammesse a beneficiare delle
agevolazioni di cui alla presente delibera - devono essere
immediatamente trasferite alla ditta concessionaria o alla impresa
appaltatrice delle opere.
I comuni e i loro consorzi sono tenuti ad inviare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - entro quindici
giorni dall'avvenuto perfezionamento della procedura - una
dichiarazione attestante il trasferimento di dette somme.
Ai fini del monitoraggio del programma, i comuni, i loro consorzi e
i concessionari devono altresi' inviare al suddetto Ministero copia
degli stati di avanzamento dei lavori con allegata una scheda
riepilogativa delle quantita' fisiche realizzate.
Gli atti di collaudo, debitamente approvati dal comune, dovranno
essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'unita' di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, su
richiesta del Ministero dell'industria, alla verifica di specifici
interventi per i quali non sia stato osservato il predetto termine.
Punto 17.
I lavori debbono avere inizio entro sei mesi dalla data di
trasmissione del decreto di concessione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per le reti di
distribuzione, ed entro sei mesi dalla data di rilascio dei permessi
previsti dalle disposizioni vigenti per gli adduttori e per i
collegamenti di bacino.
Il Ministero stesso, sentito il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, puo' procedere alla revoca dei
contributi per quelle opere che non siano ultimate entro la data
stabilita dal decreto di concessione dei contributi medesimi, salvo
quanto previsto dal precedente punto 15, o per quelle opere per le
quali non siano rispettati i termini previsti al precedente punto 16.
Roma, 30 giugno 1999
Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 159