IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n.
327;
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c) , h) ed i) e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
stabilisce che il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta
i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari definiti in sede comunitaria e, in mancanza, li
stabilisce, in via provvisoria, tenuto conto degli eventuali
orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui
di piu' sostanze attive nello stesso alimento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998,
pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
78 del 3 aprile 1998, concernente i limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 e 30
luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto
1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti
destinati all'alimentazione;
Visti i decreti ministeriali relativi alle autorizzazioni di
prodotti fitosanitari, emanati nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31
dicembre 1998;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i
prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto
ministeriale 22 gennaio 1998;
Decreta:
Art. 1.
Limiti massimi di residui
1. Sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di
apposite direttive comunitarie, i limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato 1
del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del
decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998.
2. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle
sostanze attive dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 2 del
presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del
decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 18 giugno 1999
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 40