Art. 2. Caratteristiche dei sistemi di monitoraggio 1. Fermo restando quanto stabilito nel decreto 31 ottobre 1997, allegato B, i sistemi di monitoraggio devono: a) monitorare le singole operazioni di decollo ed atterraggio al fine del rispetto delle procedure antirumore definite dalle commissioni di cui all'art. 5 del decreto 31 ottobre 1997, secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 1997; b) registrare in continuo i dati di ogni singolo evento ed effettuare il calcolo degli indici di inquinamento da rumore secondo quanto indicato nell'allegato A del decreto 31 ottobre 1997; c) essere predisposti per recepire e gestire le eventuali lamentele da parte dei cittadini.