Art. 2.
             Caratteristiche dei sistemi di monitoraggio
  1. Fermo  restando quanto  stabilito nel  decreto 31  ottobre 1997,
allegato B, i sistemi di monitoraggio devono:
  a) monitorare  le singole operazioni  di decollo ed  atterraggio al
fine  del   rispetto  delle   procedure  antirumore   definite  dalle
commissioni di cui all'art. 5 del  decreto 31 ottobre 1997, secondo i
criteri  stabiliti dalla  commissione  di cui  all'art.  4, comma  1,
lettera a), del decreto 31 ottobre 1997;
  b)  registrare  in  continuo  i  dati di  ogni  singolo  evento  ed
effettuare il calcolo degli indici  di inquinamento da rumore secondo
quanto indicato nell'allegato A del decreto 31 ottobre 1997;
  c) essere predisposti per recepire e gestire le eventuali lamentele
da parte dei cittadini.