Art. 3.
               Composizione dei sistemi di monitoraggio
  1. I sistemi di monitoraggio devono essere composti da:
  a) un  numero di  stazioni periferiche  di rilevamento  dei livelli
sonori  prodotti, idoneo  a monitorare  l'intorno aeroportuale  cosi'
come definito dall'art. 2, punto 7, del decreto 31 ottobre 1997;
  b)  una o  piu'  stazioni microclimatiche  idonee  a correlare  gli
eventi sonori  con i  dati meteoclimatici, ai  fini dell'accertamento
del rispetto della metodologia di  misura del rumore aeroportuale, di
cui al punto 7, allegato B, del decreto 31 ottobre 1997;
    c) un centro di elaborazione dati in grado di:
  raccogliere  i  dati  registrati  in ogni  stazione  periferica  di
rilevamento ed elaborarli  in modo da ricavare  i parametri necessari
per il calcolo  dell'indice Lva di cui all'allegato A  del decreto 31
ottobre 1997;
  eseguire in maniera automatica la  correlazione tra i parametri del
rumore  ed  i  dati  del  velivolo  che  lo  ha  provocato,  mediante
l'acquisizione delle  informazioni dal centro di  assistenza al volo,
ai  sensi del  decreto  31  ottobre 1997,  art.  6,  comma 5,  oppure
desumibili, in assenza di  tali informazioni, dai sistemi informatici
del gestore aeroportuale;
    registrare su supporto informatico i dati raccolti;
  segnalare per ogni postazione di  misura, il superamento dei valori
limite di rumore stabiliti per ogni tipologia di velivolo, secondo il
disposto dell'art. 5,  comma 2, del decreto 31 ottobre  1997, ai fini
del rispetto delle procedure antirumore;
  fornire, fra i  risultati delle elaborazioni eseguite,  le curve di
isolivello sull'intorno aeroportuale per gli scopi di cui all'art. 6,
del decreto 31 ottobre 1997.