Art. 5.
              Ubicazione delle stazioni di monitoraggio
  1. Le  stazioni di  monitoraggio devono essere  ubicate all'interno
delle aree  da controllare,  situate nell'intorno  aeroportuale nella
posizione  piu'   vicina  alle   proiezioni  al  suolo   delle  rotte
avvicinamento e di allontanamento dei velivoli.
  2. Al fine di caratterizzare  in maniera completa il singolo evento
prodotto dalla  attivita' aerea  e raccogliere  ulteriori dati  su di
esso ai sensi  dell'art. 1, punto b, alcune  stazioni di monitoraggio
possono  essere posizionate  in  accordo con  quanto richiesto  dalle
normative internazionali ICAO, annesso 16, volume 1.
  3. La  scelta del luogo  deve essere  preceduta da una  analisi del
livello di rumore di origine aeronautica e del livello residuo per la
corretta   individuazione  del   singolo  evento.   La  stazione   di
monitoraggio e' correttamente ubicata se  la differenza tra il valore
L  AFmax dell'evento  ed  il livello  sonoro  equivalente del  rumore
residuo, calcolato nei 10 minuti di massimo rumore, e' superiore a 20
dB.