Art. 5. Ubicazione delle stazioni di monitoraggio 1. Le stazioni di monitoraggio devono essere ubicate all'interno delle aree da controllare, situate nell'intorno aeroportuale nella posizione piu' vicina alle proiezioni al suolo delle rotte avvicinamento e di allontanamento dei velivoli. 2. Al fine di caratterizzare in maniera completa il singolo evento prodotto dalla attivita' aerea e raccogliere ulteriori dati su di esso ai sensi dell'art. 1, punto b, alcune stazioni di monitoraggio possono essere posizionate in accordo con quanto richiesto dalle normative internazionali ICAO, annesso 16, volume 1. 3. La scelta del luogo deve essere preceduta da una analisi del livello di rumore di origine aeronautica e del livello residuo per la corretta individuazione del singolo evento. La stazione di monitoraggio e' correttamente ubicata se la differenza tra il valore L AFmax dell'evento ed il livello sonoro equivalente del rumore residuo, calcolato nei 10 minuti di massimo rumore, e' superiore a 20 dB.