Art. 6. Controllo del singolo evento 1. Il livello sonoro associato al singolo movimento di aeromobili e' quello definito nel decreto ministeriale 31 ottobre 1997, allegato A, punto 6: esso e' individuato con le modalita' di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997, allegato B, punto 3. L'evento rumore sara' considerato di origine aeronautica a seguito di correlazione con le tracce radar oppure, in assenza di quest'ultime, con i dati forniti dai sistemi informatici del gestore aeroportuale. 2. Fermo restando quanto stabilito nel decreto 31 ottobre 1997, per tutti gli eventi riconducibili ad attivita' aeroportuali cosi' come definiti nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lettera m), punto 3, ogni stazione di monitoraggio dovra' rendere disponibili le seguenti informazioni: a) ubicazione della postazione di rilevamento; b) data ed ora dell'evento; c) durata dell'evento; d) SEL dell'evento; e) L AFmax dell'evento. 3. Dalla registrazione in continuo del rumore effettuato dalle stazioni di monitoraggio, il sistema deve essere in grado di calcolare il rumore ambientale in assenza di quello prodotto dall'attivita' aeronautica. 4. Il software applicativo del sistema di monitoraggio, nel caso di disponibilita' delle tracce radar, deve correlare gli eventi rumore con le traiettorie degli aerei, registrando i dati identificativi dell'aereo e la traiettoria del medesimo ed evidenziando qualsiasi deviazione dai corridoi assegnati riscontrabile nella traiettoria di volo. 5. Il sistema di monitoraggio, sulla base dei dati raccolti deve essere in grado di calcolare gli indici L VA nel periodo prescelto e presentare graficamente le curve di isolivello che caratterizzano l'interno aeroportuale. Ai fini del calcolo dell'indice L VA notturno occorre tenere presente che, nello stesso giorno, il periodo notturno si articola in due sottoperiodi: dalle 00.00 alle 06.00 e dalle 23.00 alle 24.00. 6. Il metodo di calcolo per le curve di isolivello acustico e' quello riportato nei documenti ICAO Annesso 16 e nelle circolari 205/AN/1725 ed ECAC.CEAC Doc. n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.