Art. 6.
                     Controllo del singolo evento
  1. Il livello  sonoro associato al singolo  movimento di aeromobili
e' quello definito nel decreto ministeriale 31 ottobre 1997, allegato
A, punto  6: esso e' individuato  con le modalita' di  cui al decreto
ministeriale 31  ottobre 1997, allegato  B, punto 3.  L'evento rumore
sara' considerato  di origine  aeronautica a seguito  di correlazione
con le  tracce radar oppure, in  assenza di quest'ultime, con  i dati
forniti dai sistemi informatici del gestore aeroportuale.
  2. Fermo restando quanto stabilito nel decreto 31 ottobre 1997, per
tutti gli  eventi riconducibili ad attivita'  aeroportuali cosi' come
definiti  nella legge  26  ottobre 1995,  n. 447,  art.  3, comma  1,
lettera m),  punto 3,  ogni stazione  di monitoraggio  dovra' rendere
disponibili le seguenti informazioni:
    a) ubicazione della postazione di rilevamento;
    b) data ed ora dell'evento;
    c) durata dell'evento;
    d) SEL dell'evento;
    e) L AFmax dell'evento.
  3.  Dalla registrazione  in  continuo del  rumore effettuato  dalle
stazioni  di  monitoraggio,  il  sistema  deve  essere  in  grado  di
calcolare  il  rumore  ambientale   in  assenza  di  quello  prodotto
dall'attivita' aeronautica.
  4. Il software applicativo del sistema di monitoraggio, nel caso di
disponibilita' delle  tracce radar, deve correlare  gli eventi rumore
con  le traiettorie  degli aerei,  registrando i  dati identificativi
dell'aereo e  la traiettoria  del medesimo ed  evidenziando qualsiasi
deviazione dai corridoi assegnati  riscontrabile nella traiettoria di
volo.
  5. Il  sistema di monitoraggio,  sulla base dei dati  raccolti deve
essere in grado di calcolare gli  indici L VA nel periodo prescelto e
presentare  graficamente le  curve di  isolivello che  caratterizzano
l'interno aeroportuale. Ai fini del calcolo dell'indice L VA notturno
occorre tenere presente che, nello stesso giorno, il periodo notturno
si articola in due sottoperiodi: dalle 00.00 alle 06.00 e dalle 23.00
alle 24.00.
  6. Il  metodo di  calcolo per  le curve  di isolivello  acustico e'
quello  riportato nei  documenti ICAO  Annesso 16  e nelle  circolari
205/AN/1725  ed ECAC.CEAC  Doc. n.  29 e  successive modificazioni  e
integrazioni.