Art. 7.
                   Classificazione degli aeroporti
          in relazione al livello di inquinamento acustico
  1. La classificazione degli aeroporti viene effettuata in funzione:
  a) dell'estensione  dell'intorno aeroportuale, cosi'  come definito
dall'art. 2, punto 7, del decreto 31 ottobre 1997, misurata in ettari
(ha), con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
  b) dell'estensione delle zone "A", "B"  e "C", di cui al decreto 31
ottobre  1997, art.  6,  individuate mediante  le  relative curve  di
isolivello  acustico di  indice L  va, misurate  in ettari  (ha), con
arrotondamento  alla seconda  cifra decimale  ed escludendo  le parti
delle predette zone che ricadono sul mare o sui laghi.
  c) dell'estensione delle aree residenziali  Ar, Br, Cr ricadenti in
ciascuna delle predette zone "A", "B" e "C";
  d)  della densita'  abitativa  territoriale intesa  come numero  di
abitanti per ettaro residenti in dato territorio.
  2. I parametri Ar, Br e Cr devono essere corretti in funzione della
densita' abitativa  mediante i coefficienti  moltiplicativi riportati
in tabella 1:
 
                                                            Tabella 1
=====================================================================
    Area      |                       |
residenziale  | Densita' abitativa    |  Coefficiente
              |   (abitanti/ha)       |   correttivo
______________|_______________________|______________________________
estensiva .....       10-150               k = 1.1
semiestensiva .      150-250               k = 1.2
intensiva .....        4 250               k = 1.3
 
  3. Sulla  base dell'estensione delle  zone A, B  e C, e  delle aree
residenziali Arc, Brc e Crc ottenute dalle aree residenziali Ar, Br e
Cr a  seguito dell'applicazione  dei coefficienti  moltiplicativi, si
definiscono i tre indici numerici:
Ia = Arc x A, Ib = Brc x B, Ic = Crc x C
  4.  Gli indici  di cui  al precedente  punto 3,  caratterizzano gli
aeroporti dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
  5. Le  azioni di risanamento  acustico all'art. 10, comma  5, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono rivolte alla riduzione del valore
degli indici Ib e Ic.
  6.  Le commissioni  di  cui all'art.  5, comma  1,  del decreto  31
ottobre 1997,  definiscono gli indici  I a  , I b  ed I c  , relativi
all'aeroporto di competenza. Tale dato,  reso pubblico ai sensi della
normativa vigente,  e' trasmesso,  unitamente alla  documentazione di
supporto,  al  Ministero  dell'ambiente   servizio  IAR  ed  all'Ente
nazionale dell'aviazione civile.