LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visto  l'art. 4,  comma 1,  della legge  18 febbraio  1999, n.  45,
recante: "Disposizioni  per il Fondo  nazionale di intervento  per la
lotta  alla droga  e  in  materia di  personale  dei  Servizi per  le
tossicodipendenze", che dispone che, entro sessanta giorni dalla data
della  sua entrata  in vigore,  con atto  d'intesa tra  lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti
i  requisiti soggettivi,  funzionali,  del personale,  organizzativi,
strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivita' sanitarie e
sociali da parte degli enti ausiliari  di cui agli articoli 115 e 116
del decreto  del Presidente della  Repubblica 9 ottobre 1990,  n. 309
(Testo unico  sulle tossicodipendenze), al fine  dell'iscrizione agli
albi  previsti  dal  medesimo  art.  116  e  dell'applicazione  delle
previsioni dell'art. 8,  comma 4, del decreto legislativo  n. 502 del
1992, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il comma  2 del medesimo art. 4 della  richiamata legge n. 45
del 1999, che dispone che, con l'entrata in vigore delle disposizioni
recate  dall'atto di  intesa  di cui  al comma  1,  cessano di  avere
efficacia l'atto  di intesa tra  lo Stato,  le regioni e  le province
autonome  dell'8 marzo  1993,  approvato da  questa Conferenza  nella
seduta del  9 febbraio 1993,  relativo alla definizione di  criteri e
modalita'  uniformi   per  l'iscrizione  degli  enti   ausiliari  che
gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale
dei tossicodipendenti negli  albi di cui all'art.  116 del richiamato
decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 309  del 1990,  nonche'
dell'atto di indirizzo  e coordinamento approvato con  il decreto del
Presidente  della  Repubblica  14  gennaio  1997,  sul  quale  questa
Conferenza aveva  espresso intesa nella  seduta del 19  dicembre 1996
(rep. atti n.  204 del 19 dicembre 1996) per  la parte riguardante le
strutture   di  riabilitazione   ed   educativoassistenziali  per   i
tossicodipendenti;
  Visto il  richiamato comma 1,  dell'art. 4, che prevede  che l'atto
d'intesa sia adottato da questa  Conferenza, su proposta dei Ministri
della sanita'  e per la  solidarieta' sociale, ai sensi  dell'art. 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto lo schema di atto d'intesa in oggetto, trasmesso il 15 luglio
1999 dal  Dipartimento per gli  affari giuridici e  legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Considerato che  in sede tecnica  Statoregioni, il 28  luglio 1999,
sono state apportate alcune modifiche allo schema di atto in esame;
  Visto  lo  schema di  atto  in  oggetto, trasmesso  nuovamente  dal
Dipartimento per gli affari  giuridici e legislativi della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  il   3  agosto  1999,  nella  stesura
definitiva;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo   e  delle  regioni  e  province
autonome, ai sensi  dell'art. 2, comma 2, del  decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
                             A d o t t a
  ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'atto di
intesa Statoregioni, su proposta dei  Ministri della sanita' e per la
solidarieta' sociale,  recante: "Determinazione dei  requisiti minimi
standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento
dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze
di  abuso",  nel testo  trasmesso  dal  Dipartimento per  gli  affari
giuridici e legislativi della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con nota  prot. numero  DAGL 1/1.2/91450/147 del  3 agosto  1999, che
costituisce parte integrante del presente atto.
  Il presente atto di intesa  sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
   Roma, 5 agosto 1999
                                                        Il presidente
                                                           Bellillo
Il segretario
   Carpali
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 10