LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 4, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, recante: "Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze", che dispone che, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con atto d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivita' sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sulle tossicodipendenze), al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo art. 116 e dell'applicazione delle previsioni dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il comma 2 del medesimo art. 4 della richiamata legge n. 45 del 1999, che dispone che, con l'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome dell'8 marzo 1993, approvato da questa Conferenza nella seduta del 9 febbraio 1993, relativo alla definizione di criteri e modalita' uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'art. 116 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonche' dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, sul quale questa Conferenza aveva espresso intesa nella seduta del 19 dicembre 1996 (rep. atti n. 204 del 19 dicembre 1996) per la parte riguardante le strutture di riabilitazione ed educativoassistenziali per i tossicodipendenti; Visto il richiamato comma 1, dell'art. 4, che prevede che l'atto d'intesa sia adottato da questa Conferenza, su proposta dei Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto lo schema di atto d'intesa in oggetto, trasmesso il 15 luglio 1999 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che in sede tecnica Statoregioni, il 28 luglio 1999, sono state apportate alcune modifiche allo schema di atto in esame; Visto lo schema di atto in oggetto, trasmesso nuovamente dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 3 agosto 1999, nella stesura definitiva; Acquisito l'assenso del Governo e delle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; A d o t t a ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'atto di intesa Statoregioni, su proposta dei Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, recante: "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso", nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. numero DAGL 1/1.2/91450/147 del 3 agosto 1999, che costituisce parte integrante del presente atto. Il presente atto di intesa sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 5 agosto 1999 Il presidente Bellillo Il segretario Carpali Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 10