Art. 3.
  I lotti  della specialita' medicinale, prodotti  anteriormente alla
data  del  presente  decreto,  con  la  composizione  precedentemente
autorizzata  e  recanti  in etichetta  l'indicazione  della  stagione
1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono
piu' essere  venduti al  pubblico a partire  dal giorno  successivo a
quello  di   pubblicazione  del   presente  decreto   nella  Gazzetta
Ufficiale.