Art. 3. I lotti della specialita' medicinale, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1998-99, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono piu' essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.