Art. 4.
  L'assetto ordinamentale  previsto dal presente decreto  puo' essere
attuato, previa  deliberazione degli organi collegiali,  anche per le
classi successive  alla prima, gia' a  decorrere dall'anno scolastico
1999-2000.
  In  via  transitoria  e' consentito  il  mantenimento  dell'assetto
attuale sia  dei corsi  nei quali  viene impartito  l'insegnamento di
soli tre  strumenti -  nei quali saranno  istituite due  cattedre del
medesimo  strumento   -  sia   dei  corsi   nei  quali   e'  previsto
l'insegnamento di cinque strumenti.  La fase transitoria, in entrambi
i  casi, dovra'  avere  termine non  oltre  la conclusione  dell'anno
scolastico 2004-2005.
  Ogni altra  difformita' non riconducibile al  modello ordinamentale
e' consentita limitatamente alle classi consequenziali alla prima del
corso a suo tempo autorizzato e cessa al termine del triennio.