Art. 4. L'assetto ordinamentale previsto dal presente decreto puo' essere attuato, previa deliberazione degli organi collegiali, anche per le classi successive alla prima, gia' a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000. In via transitoria e' consentito il mantenimento dell'assetto attuale sia dei corsi nei quali viene impartito l'insegnamento di soli tre strumenti - nei quali saranno istituite due cattedre del medesimo strumento - sia dei corsi nei quali e' previsto l'insegnamento di cinque strumenti. La fase transitoria, in entrambi i casi, dovra' avere termine non oltre la conclusione dell'anno scolastico 2004-2005. Ogni altra difformita' non riconducibile al modello ordinamentale e' consentita limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso a suo tempo autorizzato e cessa al termine del triennio.