Art. 7.
  L'insegnante  di   strumento  musicale,  in  sede   di  valutazione
periodica  e finale,  esprime un  giudizio analitico  sul livello  di
apprendimento raggiunto  da ciascun alunno al  fine della valutazione
globale che il consiglio di classe  formula a norma dell'art. 177 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.