LA CONFERENZA PERMANENTE
              per i rapporti  tra lo Stato, le regioni
             e le province autonome di Trento e Bolzano
  Visto l'art.  2, comma  1, lettera b),  del decreto  legislativo 28
agosto 1997, n.  281, che attribuisce a questa  Conferenza il compito
di promuovere e sancire accordi,  secondo quanto disposto dall'art. 4
del medesimo decreto;
  Visto  l'art. 4  del  predetto decreto  legislativo,  nel quale  si
prevede  che  in  questa   Conferenza  Governo,  regioni  e  province
autonome,  in  attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,
possano concludere  accordi al  fine di coordinare  l'esercizio delle
rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
  Visto  il  documento  di   lineeguida  in  oggetto,  trasmesso  dal
Ministero della sanita' il 12 maggio 1999;
  Considerato che in  sede tecnica Statoregioni, il 9  giugno 1999, i
rappresentanti    regionali,   pur    esprimendo   una    valutazione
complessivamente  positiva sul  documento  in  esame, hanno  rilevato
l'opportunita' di un  incontro con i tecnici dell'ISPELS,  al fine di
approfondire e  chiarire alcuni aspetti specificamente  tecnici dello
stesso e che il rappresentante del Ministero della sanita' ha accolto
la richiesta;
  Visto il documento di lineeguida in questione, trasmesso nuovamente
dal  Ministero  della  sanita',  il 13  luglio  1999,  nella  stesura
modificata  a  seguito  di  quanto concordato  con  i  rappresentanti
regionali nel  predetto incontro, tenutosi presso  il Ministero della
sanita' il 7 luglio 1999;
  Vista  la nota  del  13 luglio  1999,  pervenuta dal  coordinamento
interregionale, nella  quale le  regioni esprimono  avviso favorevole
sul documento  di linee guida nel  testo trasmesso il 13  luglio 1999
dal Ministero della sanita';
  Acquisito l'assenso  del Governo e  dei presidenti delle  regioni e
province autonome,  espresso nel corso dell'odierna  seduta di questa
Conferenza;
                              Sancisce
il seguente accordo nei termini sottoindicati:
  Il Ministro  della sanita',  le regioni e  le province  autonome di
Trento e Bolzano
   convengono che:
  tra gli obiettivi indicati  nel Piano sanitario nazionale 1998-2000
si  collocano gli  interventi atti  a migliorare  la sicurezza  delle
strutture  sanitarie   pubbliche  e   private,  nel   rispetto  delle
disposizioni  di  prevenzione  previste dai  decreti  legislativi  19
settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242;
  uno dei rischi  rilevanti per la salute dei  lavoratori in ambiente
sanitario  e'  quello  derivante dall'esposizione  ai  chemioterapici
antiblastici;
  vengano  forniti,  tramite linee  guida,  alla  luce delle  attuali
conoscenze  scientifiche,  gli  indirizzi relativi  alla  valutazione
della  esposizione,  alla  sorveglianza  sanitaria,  alle  misure  di
prevenzione, alle  modalita' operative,  ai carichi  lavorativi, alla
suscettibilita'  individuale,  utili  alla  prevenzione  del  rischio
medesimo, considerata la possibile cancerogenicita' di alcuni farmaci
antiblastici;
  il   potenziale    assorbimento,   dovuto   alla    esposizione   a
chemioterapici  antiblastici,  possa   essere  sensibilmente  ridotto
adottando specifiche misure preventive;
   concordano:
  sulla necessita' di  centralizzare le strutture e  le attivita', al
fine di  garantire un adeguato  sistema di protezione per  i soggetti
che  impiegano   professionalmente  chemioterapici   antiblastici  in
ambiente sanitario;
  sull'opportuna   di  istituire   una   specifica  "Unita'   farmaci
antitumorali", ai cui componenti  affidare l'intero ciclo lavorativo:
preparazione, trasporto,  somministrazione, smaltimento, eliminazione
degli escreti contaminati, manutenzione degli impianti;
  sulla  necessita'  che,  al  fine  di ridurre  al  minimo  i  tempi
necessari  all'attuazione  delle  linee  guida,  le  misure  previste
debbano essere realizzate entro tre  anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  del documento di
linee  guida, che  allegato al  presente atto,  ne costituisce  parte
integrante.
     Roma, 5 agosto 1999
                                                        Il Presidente
                                                          Bellillo
Il segretario
   Carpani