LA CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto; Visto l'art. 4 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune; Visto il documento di lineeguida in oggetto, trasmesso dal Ministero della sanita' il 12 maggio 1999; Considerato che in sede tecnica Statoregioni, il 9 giugno 1999, i rappresentanti regionali, pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul documento in esame, hanno rilevato l'opportunita' di un incontro con i tecnici dell'ISPELS, al fine di approfondire e chiarire alcuni aspetti specificamente tecnici dello stesso e che il rappresentante del Ministero della sanita' ha accolto la richiesta; Visto il documento di lineeguida in questione, trasmesso nuovamente dal Ministero della sanita', il 13 luglio 1999, nella stesura modificata a seguito di quanto concordato con i rappresentanti regionali nel predetto incontro, tenutosi presso il Ministero della sanita' il 7 luglio 1999; Vista la nota del 13 luglio 1999, pervenuta dal coordinamento interregionale, nella quale le regioni esprimono avviso favorevole sul documento di linee guida nel testo trasmesso il 13 luglio 1999 dal Ministero della sanita'; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza; Sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati: Il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono che: tra gli obiettivi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 si collocano gli interventi atti a migliorare la sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche e private, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242; uno dei rischi rilevanti per la salute dei lavoratori in ambiente sanitario e' quello derivante dall'esposizione ai chemioterapici antiblastici; vengano forniti, tramite linee guida, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, gli indirizzi relativi alla valutazione della esposizione, alla sorveglianza sanitaria, alle misure di prevenzione, alle modalita' operative, ai carichi lavorativi, alla suscettibilita' individuale, utili alla prevenzione del rischio medesimo, considerata la possibile cancerogenicita' di alcuni farmaci antiblastici; il potenziale assorbimento, dovuto alla esposizione a chemioterapici antiblastici, possa essere sensibilmente ridotto adottando specifiche misure preventive; concordano: sulla necessita' di centralizzare le strutture e le attivita', al fine di garantire un adeguato sistema di protezione per i soggetti che impiegano professionalmente chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario; sull'opportuna di istituire una specifica "Unita' farmaci antitumorali", ai cui componenti affidare l'intero ciclo lavorativo: preparazione, trasporto, somministrazione, smaltimento, eliminazione degli escreti contaminati, manutenzione degli impianti; sulla necessita' che, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari all'attuazione delle linee guida, le misure previste debbano essere realizzate entro tre anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del documento di linee guida, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 5 agosto 1999 Il Presidente Bellillo Il segretario Carpani