IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 22
settembre 1999  ammonta, al netto  dei rimborsi di  prestiti pubblici
gia' effettuati, a  lire 59.400 miliardi e tenuto  conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti i propri  decreti in data 26 marzo, 23  aprile, 25 maggio, 25
giugno,  27 luglio,  6 agosto  1999, con  i quali  e' stata  disposta
l'emissione delle  prime dodici  tranches dei certificati  di credito
del Tesoro  al portatore,  con godimento  1 marzo  1999 e  scadenza 1
marzo 2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione   di  una  tredicesima  tranche   dei  suddetti
certificati di credito del Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
tredicesima  tranche  dei  certificati   di  credito  del  Tesoro  al
portatore, con godimento  1 marzo 1999 e scadenza 1  marzo 2006, fino
all'importo  massimo di  nominali 1000  milioni  di euro,  di cui  al
decreto  ministeriale  del  26  marzo 1999,  citato  nelle  premesse,
recante  l'emissione della  prima e  seconda tranche  dei certificati
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.
  La prima cedola dei certificati  emessi con il presente decreto, di
scadenza 1 settembre 1999, non  verra' corrisposta dal momento che e'
pervenuta a scadenza.