IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 59.400 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 26 marzo, 23 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto 1999, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 marzo 1999 e scadenza 1 marzo 2006; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 marzo 1999 e scadenza 1 marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 1000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999. La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, di scadenza 1 settembre 1999, non verra' corrisposta dal momento che e' pervenuta a scadenza.