Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avra' inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 settembre 1999 con le modalita' indicate nell'art. 15 del citato decreto del 26 marzo 1999. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui all'art. 10 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.