Art. 4.
  Il regolamento dei  titoli sottoscritti in asta  e nel collocamento
supplementare  sara'  effettuato  dagli operatori  assegnatari  il  1
ottobre 1999,  al prezzo  di aggiudicazione  e con  corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.
  A  tal fine,  la  Banca  d'Italia provvedera'  ad  inserire in  via
automatica    detti   regolamenti    nella   procedura    giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
  In  applicazione   dell'art.  8,   comma  1,  del   citato  decreto
legislativo n. 213  del 1998, il versamento  all'entrata del bilancio
statale del  controvalore in lire italiane  dell'emissione e relativi
dietimi, sulla  base del tasso di  conversione irrevocabile lira/euro
di lire  1936,27, sara' effettuato  dalla Banca d'Italia  il medesimo
giorno 1 ottobre 1999.
  A fronte  di tali  versamenti, la sezione  di Roma  della tesoreria
provinciale dello  Stato rilascera' separate quietanze  di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione  al capo X, capitolo 5100, art.
4  (unita' previsionale  di base  6.4.1), per  l'importo relativo  al
controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita' previsionale
di base 6.2.6) per quello  relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al
lordo.