Art. 2.
  1. I titoli  di spesa sono numerati progressivamente  ed emessi per
l'importo   complessivo.  In   apposita  sezione   degli  stessi   e'
distintamente specificato l'importo per il  capitale e quello per gli
interessi. Essi devono inoltre contenere:
  a) la  denominazione dell'ufficio cui  e' affidata la  gestione dei
rimborsi;
    b) l'oggetto della spesa;
  c) il cognome e nome e la  qualita' del creditore o dei creditori o
di chi per loro sia  legalmente autorizzato a dare quietanza, nonche'
il relativo codice fiscale;
    d) la modalita' di estinzione del titolo;
  e)  la firma  del titolare  della contabilita'  speciale o  del suo
sostituto;
    f) la data di emissione;
    g) la somma da pagare scritta in cifre e in lettere;
    h) la tesoreria che deve eseguire il pagamento;
  i) il codice Ministerocapitolo (o capitoli) dal quale provengono le
somme affluite in contabilita' speciale.
  2. I  rendiconti delle  contabilita' speciali devono  evidenziare i
pagamenti effettuati con riferimento ai capitoli di provenienza. Essi
sono corredati  dei titoli estinti  cui va annessa  la documentazione
giustificativa della spesa.
  3.  Entro il  quarantesimo  giorno  successivo al  30  giugno e  31
dicembre  di  ogni  anno,  i rendiconti  semestrali  sono  presentati
all'amministrazione deputata  ad esercitare  su di essi  il riscontro
amministrativo, per il successivo inoltro alla ragioneria provinciale
competente secondo  la dislocazione territoriale dell'ufficio  cui e'
assegnata la gestione dei rimborsi d'imposta.