Art. 2. 1. I titoli di spesa sono numerati progressivamente ed emessi per l'importo complessivo. In apposita sezione degli stessi e' distintamente specificato l'importo per il capitale e quello per gli interessi. Essi devono inoltre contenere: a) la denominazione dell'ufficio cui e' affidata la gestione dei rimborsi; b) l'oggetto della spesa; c) il cognome e nome e la qualita' del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonche' il relativo codice fiscale; d) la modalita' di estinzione del titolo; e) la firma del titolare della contabilita' speciale o del suo sostituto; f) la data di emissione; g) la somma da pagare scritta in cifre e in lettere; h) la tesoreria che deve eseguire il pagamento; i) il codice Ministerocapitolo (o capitoli) dal quale provengono le somme affluite in contabilita' speciale. 2. I rendiconti delle contabilita' speciali devono evidenziare i pagamenti effettuati con riferimento ai capitoli di provenienza. Essi sono corredati dei titoli estinti cui va annessa la documentazione giustificativa della spesa. 3. Entro il quarantesimo giorno successivo al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, i rendiconti semestrali sono presentati all'amministrazione deputata ad esercitare su di essi il riscontro amministrativo, per il successivo inoltro alla ragioneria provinciale competente secondo la dislocazione territoriale dell'ufficio cui e' assegnata la gestione dei rimborsi d'imposta.