Art. 4.
  1.  Gli  uffici finanziari  forniscono  con  flusso informativo  al
Centro informativo  del Dipartimento  delle entrate i  dati necessari
sia alla  conoscenza dello stato  dei rimborsi dei tributi,  sia alla
costituzione  delle   basi  informative   finalizzate  a   mettere  a
disposizione  degli  stessi  uffici   le  somme  necessarie  per  gli
adempimenti  di  loro  competenza.  Le  modalita',  i  termini  e  le
caratteristiche  tecniche  di  trasmissione dei  predetti  dati  sono
stabilite con  disposizioni ministeriali.  D'intesa tra  il Ministero
delle  finanze  e  la   Banca  d'Italia  potranno  essere  concordate
modalita'  per  l'invio  alla   medesima  di  un  flusso  informativo
contenente la prenotazione automatica degli ordinativi.