Art. 4. 1. Gli uffici finanziari forniscono con flusso informativo al Centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati necessari sia alla conoscenza dello stato dei rimborsi dei tributi, sia alla costituzione delle basi informative finalizzate a mettere a disposizione degli stessi uffici le somme necessarie per gli adempimenti di loro competenza. Le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei predetti dati sono stabilite con disposizioni ministeriali. D'intesa tra il Ministero delle finanze e la Banca d'Italia potranno essere concordate modalita' per l'invio alla medesima di un flusso informativo contenente la prenotazione automatica degli ordinativi.