Art. 5.
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa
rinvio alle disposizioni recate  dalla legge di contabilita' generale
dello Stato  e dal relativo  regolamento, nonche' a  quelle contenute
nelle istruzioni generali sui servizi del tesoro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 agosto 1999
Il ragioniere generale dello Stato