Art. 5. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni recate dalla legge di contabilita' generale dello Stato e dal relativo regolamento, nonche' a quelle contenute nelle istruzioni generali sui servizi del tesoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 agosto 1999 Il ragioniere generale dello Stato