IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in particolare gli
articoli 5, comma 1, lettera f), e 6, comma 3;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 ottobre 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91
del 18 aprile 1996;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del 25 ottobre 1996;
Visti i disciplinari tecnici predisposti dalla commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge n. 257 del
1992, concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva
comunitaria 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla
direttiva 83/189/CEE;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto
presenti a bordo di navi o unita' equiparate, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle
normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1.