IL MINISTRO DELLA  SANITA'
                          di concerto  con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  27  marzo  1992, n.  257,  ed  in particolare  gli
articoli 5, comma 1, lettera f), e 6, comma 3;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  6 settembre  1994,
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994;
  Visto  il  decreto del  Ministro  della  sanita' 26  ottobre  1995,
pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 91
del 18 aprile 1996;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della  sanita'  14  maggio  1996,
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 251
del 25 ottobre 1996;
  Visti i  disciplinari tecnici predisposti dalla  commissione per la
valutazione dei  problemi ambientali  e dei rischi  sanitari connessi
all'impiego dell'amianto  di cui  all'art. 4 della  legge n.  257 del
1992, concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;
   Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;
  Esperita  la procedura  di  informazione  prevista dalla  direttiva
comunitaria  98/84/CE  che  modifica  la  procedura  istituita  dalla
direttiva 83/189/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli interventi  di  rimozione di  materiali contenenti  amianto
presenti a bordo di navi o unita' equiparate, ivi compresi quelli per
rendere  innocuo  l'amianto,  devono  essere  attuati  in  base  alle
normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1.