Art. 5.
  L'ASSAM  immette  nel  sistema   informatico  del  Ministero  delle
politiche  agricole e  forestali  tutti gli  elementi conoscitivi  di
carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa  ed
adotta eventuali  opportune misure, da sottoporre  preventivamente ad
approvazione da  parte dell'autorita'  nazionale competente,  atte ad
evitare   rischi   di    disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle attestazioni  di conformita'  all'utilizzo della
denominazione  di origine  protetta  "Casciotta d'Urbino"  rilasciate
agli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 4  sono simultaneamente resi noti anche
alla regione  Marche nel  cui ambito territoriale  ricade la  zona di
produzione  della   denominazione  di  origine   protetta  "Casciotta
d'Urbino".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo