Art. 2.
  1. A decorrere  dal 1 gennaio 2000 non e'  consentito rifiutare per
un  tipo di  veicolo a  motore a  due o  treruote l'omologazione  CE,
ovvero  vietare   la  vendita,  l'immatricolazione  o   la  messa  in
circolazione dei veicoli, per  motivi riguardanti l'alloggiamento per
il  montaggio della  targa posteriore  di immatricolazione,  se detto
alloggiamento  e'  conforme  alle  prescrizioni  della  direttiva  n.
93/94/CEE,  come modificata  dalla  direttiva  recepita dal  presente
decreto.
  2.  A decorrere  dal 1  luglio 2000,  non e'  consentito rilasciare
l'omologazione CE di  qualsiasi tipo di veicolo a motore  a due o tre
ruote per  motivi riguardanti l'alloggiamento per  il montaggio della
targa  posteriore di  immatricolazione,  se non  sono soddisfatte  le
prescrizioni  della direttiva  n.  93/94/CEE,  come modificata  dalla
direttiva recepita dal presente decreto.
  3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 6 ottobre 1999
                                                    Il Ministro: Treu