Art. 2.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 non e' consentito rifiutare per
un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote l'omologazione CE,
ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in
circolazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi di
ritenuta per passeggeri, se detti dispositivi di ritenuta sono
conformi alle prescrizioni della direttiva n. 93/32/CEE, come
modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1 luglio 2000, non e' consentito rilasciare
l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre
ruote per motivi riguardanti i dispositivi di ritenuta per passeggeri
e di qualsiasi tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri, se non
sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva n. 93/32/CEE, come
modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 6 ottobre 1999
Il Ministro: Treu