IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto l'art.  16 del  decreto legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,
cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto  legislativo 31 marzo
1998,   n.  80,   concernente  nuove   disposizioni  in   materia  di
organizzazione  e   di  rapporti  di  lavoro   nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto  il decreto  legislativo 9  luglio 1997,  n. 241,  cosi' come
integrato dall'art.  1 dei decreto  legislativo 28 dicembre  1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza
fiscale;
  Visto,  in particolare,  l'art.  38, comma  1,  del citato  decreto
legislativo n.  24l del 1997, in  base al quale, per  le attivita' di
cui  al comma  4  dell'art. 34  dello stesso  decreto,  ai centri  di
assistenza fiscale  spetta un  compenso a  carico del  bilancio dello
Stato nella misura di L.  25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata
e trasmessa;
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999,  n. 164, che  prevede la corresponsione del  compenso in
misura  doppia   per  la   predisposizione  e   l'elaborazione  delle
dichiarazioni in forma congiunta;
  Visti  i decreti  del Ministero  delle finanze  2 marzo  1999 e  19
aprile  1999 con  i  quali sono  stati  rispettivamente approvati  il
modello di dichiarazione 730/99 e le relative specifiche tecniche;
  Visto  l'art. 16,  comma 1,  lettera c),  del decreto  del Ministro
delle finanze 3l maggio l999, n.  l64, che stabilisce che i centri di
assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in
via telematica all'Amministrazione finanziaria;
  Tenuto  conto  che  e'   necessario  determinare  le  modalita'  di
corresponsione  dei compensi  previsti dalle  citate disposizioni  di
legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  compensi  spettanti  ai centri  di  assistenza  fiscale  per
lavoratori  dipendenti,  nella misura  di  lire  25.000 per  ciascuna
dichiarazione   modello  730/99   e   di  L.   50.000  per   ciascuna
dichiarazione  modello   730/99  in   forma  congiunta   elaborata  e
trasmessa, sono  corrisposti secondo  le disposizioni  del successivo
articolo.
  2.  I  compensi,  maggiorati  della  relativa  imposta  sul  valore
aggiunto, sono  corrisposti a presentazione di  documentata fattura e
comunque    non    anteriormente    alla    ricezione,    da    parte
dell'Amministrazione   finanziaria,  dei   file  trasmessi   per  via
telematica contenenti  i dati  delle dichiarazioni dei  redditi degli
utenti assistiti.