Art. 2. 1. I centri di assistenza fiscale presentano, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'invio telematico, al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1. 2. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate dopo aver elaborato i file contenenti le dichiarazioni dei redditi modello 730/99 degli assistiti e le scelte effettuate dagli stessi, predispone un'attestazione, per ogni singolo centro, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali e' riconosciuto il compenso di cui all'art. l, comma l. 3. La Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, dopo la ricezione delle attestazioni di cui al comma 2, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unita' previsionale di base 4.1.2.4 "Centri di assistenza fiscale" - cap. 3479, di pertinenza del Centro di responsabilita' entrate, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario l999 e sulle corrispondenti unita' previsionali di base per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale alla predetta Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione. 4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730/99 ricevuti dall'Amministrazione finanziaria per via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso e' tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.