Art. 3.
  1.  Se  al  termine  del   periodo  previsto  per  la  trasmissione
telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/99, non
tutti i  file trasmessi  dal centro  di assistenza  fiscale risultano
conformi alle specifiche tecniche  previste dal decreto del Ministero
delle  finanze 19  aprile  1999, il  compenso di  cui  all'art. l  e'
corrisposto  limitatamente  alle  dichiarazioni  contenute  nei  file
ricevuti dall'Amministrazione  finanziaria. Allorche' detti  file non
conformi saranno ricevuti dall'Amministrazione finanziaria. Allorche'
detti  file   non  conformi  saranno   ricevuti  dall'Amministrazione
finanziaria  verra'   corrisposto  il   compenso  spettante   per  le
dichiarazioni in essi contenute.
  Il  presente  decreto sara'  trasmesso  all'organo  di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 settembre 1999
                                           Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                  Romano
Il Ragioniere generale dello Stato
            Monorchio
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 138