Art. 3. 1. Se al termine del periodo previsto per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/99, non tutti i file trasmessi dal centro di assistenza fiscale risultano conformi alle specifiche tecniche previste dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, il compenso di cui all'art. l e' corrisposto limitatamente alle dichiarazioni contenute nei file ricevuti dall'Amministrazione finanziaria. Allorche' detti file non conformi saranno ricevuti dall'Amministrazione finanziaria. Allorche' detti file non conformi saranno ricevuti dall'Amministrazione finanziaria verra' corrisposto il compenso spettante per le dichiarazioni in essi contenute. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 1999 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano Il Ragioniere generale dello Stato Monorchio Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 138