IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto 1'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 che fissa al 31 ottobre il termine per l'approvazione del modello 730 e dello schema di certificazione unica (CUD); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Visto l'art. 7-bis del citato decreto presidenziale n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del suddetto decreto n. 600 del 1973 che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono consegnare un'apposita certificazione unica (CUD), ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed agli altri Enti e Casse individuati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto dirigenziale 25 agosto 1999, con il quale e' stata estesa anche all'I.N.P.D.A.P. ed all'I.N.P.D.A.I. la certificazione unica (CUD); Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con le modalita' previste dall'art. 2 dello stesso decreto presidenziale ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria; Considerato che in materia di trattamento dei dati personali, l'informativa da rendere agli interessati e le disposizioni riguardanti la manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella certificazione (CUD) e nei modelli 730 approvati per l'anno precedente; Considerato che alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2000 in corso di approvazione comportano la necessita' di modificare il modello 730 che potrebbe essere approvato sulla base delle disposizioni attualmente in vigore; Decreta: Art. 1. Approvazione della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso schema di certificazione unica modello CUD 2000 (allegato 1) per l'attestazione dell'ammontare relativo al 1999 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennita' di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. 2. I dati da indicare nel certificato CUD 2000 che deve essere compilato dal sostituto di imposta secondo le istruzioni di cui all'allegato 2 e consegnato al contribuente entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle somme e valori nonche' ai trattamenti pensionistici erogati, sono quelli contenuti nello schema di cui all'allegato 1, nella sequenza prevista nello schema stesso. Al contribuente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che puo' essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni contenute nel menzionato allegato 1. 3. La certificazione CUD 2000 deve contenere tutti i dati previsti nello schema di certificazione unica, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, se tale modalita' risulta piu' agevole per il sostituto. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresi', non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1. 4. La certificazione CUD 2000 puo' essere utilizzata anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 1999 fino alla approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 1999 e 2000 contenuti nella certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti agli anni successivi.