IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante modalita'
per la  presentazione delle  dichiarazioni relative alle  imposte sui
redditi,   all'imposta  regionale   sulle   attivita'  produttive   e
all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1, comma  1,  primo  periodo, del  predetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale;
  Visto 1'art.  1, comma 1,  del citato decreto del  Presidente della
Repubblica n.  322 del 1998  che fissa al  31 ottobre il  termine per
l'approvazione del modello 730 e dello schema di certificazione unica
(CUD);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto il  decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241,  e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di  dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione  del  sistema  di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto il decreto  legislativo 28 dicembre 1998,  n. 490, contenente
disposizioni integrative  del decreto  legislativo 9 luglio  1997, n.
241,  concernenti  la  revisione   della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;
  Visto  il decreto  legislativo 2  settembre 1997,  n. 314,  recante
norme   in    materia   di   armonizzazione,    razionalizzazione   e
semplificazione   delle   disposizioni    fiscali   e   previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti
da parte dei datori di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 471, concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 472, concernente
disposizioni generali  in materia  di sanzioni amministrative  per le
violazioni di norme tributarie;
  Visti  gli articoli  3, comma  2, e  16 del  decreto legislativo  3
febbraio  1993, n.  29, come  modificato dal  decreto legislativo  31
marzo  1998,  n.   80,  concernenti  l'esercizio  dei   poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998  concernente  le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
  Visto il  decreto legislativo 24  giugno 1998, n.  213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre 1997, n. 446, concernente
l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente
l'istituzione  di una  addizionale comunale  all'imposta sul  reddito
delle persone  fisiche, come modificato  dall'art. 12 della  legge 13
maggio 1999, n. 133;
  Vista, in  particolare, la  normativa contenente  agevolazioni agli
effetti delle imposte  sui redditi a seguito di  calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
  Visto  l'art. 7-bis  del citato  decreto presidenziale  n. 600  del
1973, come sostituito  dall'art. 7, comma 1, lettera  b), del decreto
legislativo 2  settembre 1997, n.  314, in  base al quale  i soggetti
indicati nel  titolo III  del suddetto  decreto n.  600 del  1973 che
corrispondono somme e  valori soggetti a ritenute  alla fonte secondo
le  disposizioni dello  stesso titolo  devono consegnare  un'apposita
certificazione   unica  (CUD),   ai   fini   dei  contributi   dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed agli altri Enti e
Casse individuati con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto il decreto dirigenziale 25 agosto 1999, con il quale e' stata
estesa anche  all'I.N.P.D.A.P. ed all'I.N.P.D.A.I.  la certificazione
unica (CUD);
  Visto l'art. 1  del citato decreto del  Presidente della Repubblica
n. 600  del 1973, come modificato  dall'art. 7, comma 1,  lettera a),
del decreto legislativo 2 settembre 1997,  n. 314, in base al quale i
soggetti esonerati  dall'obbligo di  presentare la  dichiarazione dei
redditi, ai fini della scelta  della destinazione dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche prevista dall'art. 47
della legge  20 maggio 1985, n.  222, e dalle leggi  che approvano le
intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della
Costituzione, possono  presentare la certificazione  unica rilasciata
dai  sostituti d'imposta  ai sensi  dell'art. 7-bis  del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  600 del  1973,  con  le  modalita'
previste dall'art. 2  dello stesso decreto presidenziale  ed entro il
termine  stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi;
  Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461,  in base  al quale  devono essere  stabilite con  decreto del
Ministro delle finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di
rilascio  della   certificazione  dei   redditi  diversi   di  natura
finanziaria;
  Considerato  che  in materia  di  trattamento  dei dati  personali,
l'informativa  da   rendere  agli   interessati  e   le  disposizioni
riguardanti  la manifestazione  del consenso  per il  trattamento dei
dati sensibili sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella
certificazione  (CUD)   e  nei  modelli  730   approvati  per  l'anno
precedente;
  Considerato che alcune delle  disposizioni contenute nel disegno di
legge finanziaria per l'anno 2000 in corso di approvazione comportano
la  necessita'  di modificare  il  modello  730 che  potrebbe  essere
approvato sulla base delle disposizioni attualmente in vigore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Approvazione della certificazione dei  redditi di lavoro
                       dipendente e assimilati
  1. E'  approvato, con le  relative istruzioni, l'annesso  schema di
certificazione unica modello CUD 2000 (allegato 1) per l'attestazione
dell'ammontare relativo  al 1999 dei  redditi di lavoro  dipendente e
dei redditi  a questo  assimilati di  cui agli articoli  46 e  47 del
testo  unico delle  imposte sui  redditi, approvato  con decreto  del
Presidente  della   Repubblica  22  dicembre  1986,   n.  917,  delle
indennita' di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per la
cessazione dei rapporti di lavoro  dipendente, avvenute a partire dal
1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle
relative ritenute  di acconto  operate, delle  detrazioni effettuate,
dei dati  previdenziali ed assistenziali relativi  alla contribuzione
versata o  dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I.  e all'I.N.P.D.A.P.,
nonche'   per    l'attestazione   dell'ammontare    dei   trattamenti
pensionistici corrisposti, delle ritenute  di acconto operate e delle
detrazioni effettuate.
  2. I  dati da  indicare nel  certificato CUD  2000 che  deve essere
compilato  dal sostituto  di  imposta secondo  le  istruzioni di  cui
all'allegato 2 e consegnato al contribuente entro il mese di febbraio
dell'anno  successivo, ovvero  entro  dodici  giorni dalla  richiesta
degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro, con
riferimento alle somme e  valori nonche' ai trattamenti pensionistici
erogati, sono  quelli contenuti nello  schema di cui  all'allegato 1,
nella sequenza  prevista nello schema stesso.  Al contribuente devono
essere  consegnate, unitamente  alla certificazione  unica, che  puo'
essere   sottoscritta   anche   mediante  sistemi   di   elaborazione
automatica, le istruzioni contenute nel menzionato allegato 1.
  3. La certificazione CUD 2000  deve contenere tutti i dati previsti
nello schema di certificazione unica,  esposti nella sequenza in esso
prevista e con  la esatta indicazione del numero  progressivo e della
denominazione. Possono  non essere riportati il  numero progressivo e
la denominazione dei  campi non compilati, se  tale modalita' risulta
piu'  agevole per  il  sostituto.  Gli enti  pubblici  e privati  che
erogano  trattamenti pensionistici  possono,  altresi', non  indicare
nella predetta certificazione i  dati di cui ai punti 3, 4,  5, 6 e 7
dell'allegato 1.
  4.  La certificazione  CUD 2000  puo' essere  utilizzata anche  per
certificare i  dati relativi agli  anni successivi al 1999  fino alla
approvazione di una  nuova certificazione. In tal  caso i riferimenti
agli anni 1999 e 2000 contenuti nella certificazione e nelle relative
istruzioni devono intendersi riferiti agli anni successivi.